| (Collocamento e servizio del prestito).
1. Per il collocamento delle obbligazioni ed il servizio
del prestito l'Ente emittente deve avvalersi, previa apposita
convenzione, di uno o più enti creditizi che, in qualità di
collocatori, provvedono agli adempimenti di cui al
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni.
2. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al
versamento, presso l'ente o gli enti creditizi designati, dei
fondi occorrenti per il pagamento delle cedole semestrali
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ed il rimborso del capitale per le obbligazioni
risultate estratte.
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