| (Competenze delle regioni).
1. Alle regioni compete:
a) l'elaborazione e l'approvazione del piano
regionale triennale della scuola dell'infanzia sulla base dei
piani triennali predisposti dai comuni e della ripartizione
delle risorse effettuata a livello nazionale;
b) la definizione delle linee direttive per la
programmazione delle risorse e dei servizi ivi compresi quelli
per il diritto allo studio, da attuarsi con il coinvolgimento,
tramite conferenze di programma, dei comuni, degli organi
decentrati dell'amministrazione scolastica e delle
organizzazioni rappresentative delle scuole dell'infanzia
gestite da associazioni, enti e altri soggetti privati;
c) la facoltà, già del Ministero della pubblica
istruzione, loro attribuita ai sensi dell'articolo 118,
secondo comma, della Costituzione, di istituire e denominare
le scuole pubbliche dell'infanzia;
d) la ripartizione fra i comuni, sulla base del
piano regionale, dei finanziamenti statali di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b);
e) l'indicazione, nel piano triennale, dei comuni
destinatari di mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti
secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera
c);
Pag. 10
f) la definizione della convenzione tipo con le
scuole gestite da associazioni, enti ed altri soggetti
privati, di cui all'articolo 9 e la formulazione dell'elenco
regionale delle scuole convenzionate;
g) la promozione di ricerche e la sperimentazione
di interventi volti alla qualificazione della scuola
dell'infanzia.
| |