| (Contenuto delle obbligazioni).
1. Le obbligazioni devono indicare:
a) le denominazione dell'ente emittente e la data
di delibera di emissione;
b) l'ammontare complessivo delle obbligazioni
emesse, il valore nominale e ciascuna, il saggio di interesse
e il modo di pagamento e di rimborso;
c) le garanzie da cui sono assistite;
d) il notaio designato che, per conto degli
obbligazionisti, deve compiere le formalità necessarie per la
costituzione delle garanzie di cui alla lettera c).
| |