| (Comunicazioni ed autorizzazioni).
1. L'ente emittente il prestito obbligazionario deve
dare comunicazione dell'avvenuta emissione al Ministero
dell'interno.
2. Per le emissioni di obbligazioni superiori a dieci
miliardi di lire l'ente emittente deve preventivamente darne
comunicazione alla Banca d'Italia.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno, autorizza la quotazione delle obbligazioni
emesse, sentita la Commissione nazionale per la società e la
borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia.
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