Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15447
DDL3188-0002
Progetto di legge Camera n. 3188 - testo presentato - (DDL11-3188)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3188. TESTIPDL
...C3188.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3188 ZZ11 ZZRL ZZPR
                               Pag. 2
 
    Onorevoli Deputati! - L'entrata in vigore della legge
  18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e
  nomine presso le regioni e gli enti locali, nonostante gli
  intendimenti di rigore del legislatore, ha creato problemi
  interpretativi ed applicativi di non poco conto.
    La legge n. 16 del 1992 collega la sospensione immediata
  degli amministratori ai soli casi di pronuncia di condanna
  ovvero di rinvio a giudizio, consentendo che persone
  sottoposte a custodia cautelare e, quindi, "con gravi indizi
  di colpevolezza", per i reati commessi nella qualità, o
  comunque, di particolare rilevanza sociale, continuino a
  ricoprire a pieno titolo una carica elettiva, pur non potendo
  di fatto esercitare le funzioni, il cui esercizio, tuttavia,
  non sarà più precluso nel momento in cui cessa il
  provvedimento restrittivo.
    Ancora, la stessa legge n. 16 del 1992 prescrive che la
  sospensione degli amministratori regionali venga disposta con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
  proposta del Ministro per gli affari regionali, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, così imponendo un
  procedimento lungo e macchinoso e, oltre tutto, carente, non
  essendo stato previsto un "dovere" di informazione
  dell'autorità giudiziaria competente a favore dei commissari
  del Governo.
    Il Governo ha pertanto avvertito la necessità di porre mano
  a taluni interventi che possono contribuire a rendere più
  puntuale la normativa ed a superare taluni gravi problemi
  interpretativi emersi in sede di prima applicazione.
    In particolare, l'articolo 1, intervenendo sul comma
  4- bis  dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990,
  introduce un'ulteriore causa di sospensione dalla carica di
  amministratore pubblico.
    La disposizione in commento stabilisce infatti che la
  sospensione opera anche nel caso in cui nei confronti
  dell'interessato sia stata disposta taluna delle misure
  coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice
  di procedura penale.
    E' da sottolineare che la causa di sospensione in discorso
  opera anche nei confronti dei consiglieri regionali,
  provinciali e comunali e non è, pertanto, limitata ai soli
  amministratori.
    La previsione di una sospensione "immediata" è stata
  sostituita con quella di una sospensione  de jure  che
  diviene operante per il solo fatto che si versi in una delle
  condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della citata
  legge n. 55 del 1990 e, in ogni caso, a prescindere dalla
  previa deliberazione del Consiglio dei ministri.  E' infatti
  disposto che per la sospensione sia sufficiente un
  provvedimento di contenuto meramente dichiarativo.
    Al fine di consentire che il commissario del Governo e, suo
  tramite, i consigli regionali siano tempestivamente informati
  dell'intervenuta applicazione di misure di coercizione e dei
  provvedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 1
  della legge n. 16 del 1992, o della revoca di taluno di essi,
  con l'articolo 2 del disegno di legge è fatto obbligo
  all'autorità giudiziaria procedente di dare comunicazione dei
  provvedimenti al commissario del Governo, se tali
  provvedimenti concernono presidenti, assessori o consiglieri
  regionali, ovvero al prefetto nelle rimanenti ipotesi.
    L'articolo 3 del presente disegno di legge prevede
  l'istituto della supplenza intesa a garantire l'integrità del
  plenum  dell'organo consiliare quando uno dei componenti
  venga raggiunto dalla misura della sospensione.
 
                               Pag. 3
 
    In particolare si è prevista la temporanea sostituzione del
  soggetto sospeso e l'affidamento della supplenza, con gli
  stessi criteri e le stesse modalità che presiedono alla
  surrogazione nei casi di cessazione dalle funzioni di
  consigliere.
    E' stato anche previso che il venire meno della causa della
  sospensione (e in tali ipotesi sono ricomprese anche la
  revoca e la perdita di efficacia della misura coercitiva
  personale), determina la reintegrazione; e che, viceversa, nel
  caso in cui alla sospensione seguisse la decadenza, gli organi
  consiliari interessati procedono a surrogare definitivamente
  il componente decaduto con il primo dei non eletti
  appartenente alla medesima lista.
 
DATA=930930 FASCID=DDL11-3188 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3188 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=318800 00 FASCIDC=11DDL3188 SORTNAV=0318800 000 00000 ZZDDLC3188 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati