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Onorevoli Deputati! - L'entrata in vigore della legge
18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali, nonostante gli
intendimenti di rigore del legislatore, ha creato problemi
interpretativi ed applicativi di non poco conto.
La legge n. 16 del 1992 collega la sospensione immediata
degli amministratori ai soli casi di pronuncia di condanna
ovvero di rinvio a giudizio, consentendo che persone
sottoposte a custodia cautelare e, quindi, "con gravi indizi
di colpevolezza", per i reati commessi nella qualità, o
comunque, di particolare rilevanza sociale, continuino a
ricoprire a pieno titolo una carica elettiva, pur non potendo
di fatto esercitare le funzioni, il cui esercizio, tuttavia,
non sarà più precluso nel momento in cui cessa il
provvedimento restrittivo.
Ancora, la stessa legge n. 16 del 1992 prescrive che la
sospensione degli amministratori regionali venga disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per gli affari regionali, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, così imponendo un
procedimento lungo e macchinoso e, oltre tutto, carente, non
essendo stato previsto un "dovere" di informazione
dell'autorità giudiziaria competente a favore dei commissari
del Governo.
Il Governo ha pertanto avvertito la necessità di porre mano
a taluni interventi che possono contribuire a rendere più
puntuale la normativa ed a superare taluni gravi problemi
interpretativi emersi in sede di prima applicazione.
In particolare, l'articolo 1, intervenendo sul comma
4- bis dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990,
introduce un'ulteriore causa di sospensione dalla carica di
amministratore pubblico.
La disposizione in commento stabilisce infatti che la
sospensione opera anche nel caso in cui nei confronti
dell'interessato sia stata disposta taluna delle misure
coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice
di procedura penale.
E' da sottolineare che la causa di sospensione in discorso
opera anche nei confronti dei consiglieri regionali,
provinciali e comunali e non è, pertanto, limitata ai soli
amministratori.
La previsione di una sospensione "immediata" è stata
sostituita con quella di una sospensione de jure che
diviene operante per il solo fatto che si versi in una delle
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della citata
legge n. 55 del 1990 e, in ogni caso, a prescindere dalla
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. E' infatti
disposto che per la sospensione sia sufficiente un
provvedimento di contenuto meramente dichiarativo.
Al fine di consentire che il commissario del Governo e, suo
tramite, i consigli regionali siano tempestivamente informati
dell'intervenuta applicazione di misure di coercizione e dei
provvedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 1
della legge n. 16 del 1992, o della revoca di taluno di essi,
con l'articolo 2 del disegno di legge è fatto obbligo
all'autorità giudiziaria procedente di dare comunicazione dei
provvedimenti al commissario del Governo, se tali
provvedimenti concernono presidenti, assessori o consiglieri
regionali, ovvero al prefetto nelle rimanenti ipotesi.
L'articolo 3 del presente disegno di legge prevede
l'istituto della supplenza intesa a garantire l'integrità del
plenum dell'organo consiliare quando uno dei componenti
venga raggiunto dalla misura della sospensione.
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In particolare si è prevista la temporanea sostituzione del
soggetto sospeso e l'affidamento della supplenza, con gli
stessi criteri e le stesse modalità che presiedono alla
surrogazione nei casi di cessazione dalle funzioni di
consigliere.
E' stato anche previso che il venire meno della causa della
sospensione (e in tali ipotesi sono ricomprese anche la
revoca e la perdita di efficacia della misura coercitiva
personale), determina la reintegrazione; e che, viceversa, nel
caso in cui alla sospensione seguisse la decadenza, gli organi
consiliari interessati procedono a surrogare definitivamente
il componente decaduto con il primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista.
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