| 1. Il comma 4- bis dell'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal
seguente:
"4- bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1
sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi
previsti dal comma 4- quinquies, comporta la sospensione
di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di
diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di
una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale".
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