| 1. Il comma 4- ter dell'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal
seguente:
"4- ter. A cura della cancelleria del tribunale o
della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma
4- bis sono comunicati al commissario del Governo se
adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un
assessore o consigliere regionale ed al prefetto negli altri
casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento
agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la
nomina. Nei casi
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in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del
presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o
di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà
immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, sentiti il Ministro per gli affari
regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento
che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a
cura del commissario del Governo, al competente consiglio
regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge.
Per la regione Sicilia e la regione Valle d'Aosta le
competenze del commissario del Governo sono esercitate,
rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente
della commissione di coordinamento. Per la durata della
sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari
all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con
legge regionale".
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