| (Competenze del Ministero della pubblica istruzione).
1. Al Ministero della pubblica istruzione compete:
a) la ripartizione dei finanziamenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a);
b) la responsabilità del funzionamento
amministrativo e didattico delle scuole statali
dell'infanzia;
c) l'attuazione dell'aggiornamento e della
formazione in servizio del personale secondo quanto previsto
all'articolo 14;
d) l'attuazione del piano straordinario di
aggiornamento di cui all'articolo 14, comma 5;
e) la verifica e l'eventuale aggiornamento ogni
cinque anni degli orientamenti per la scuola dell'infanzia;
f) il riconoscimento legale delle scuole gestite da
associazioni, enti ed altri soggetti privati sulla base dei
criteri e delle condizioni stabiliti nelle relative
convenzioni tipo regionali;
g) la valutazione tecnica, la verifica e la
vigilanza sulle scuole pubbliche e convenzionate
dell'infanzia, mediante un'apposita Commissione nazionale per
l'infanzia (CNI) che per tali compiti affianca il CNPI.
2. La CNI è nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che ne definisce composizione e
finalità. Essa comprende anche i rappresentanti degli
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enti locali designati dalle regioni e gli esperti del
settore. Alla elezione delle rappresentanze in seno al CNPI,
che a tal fine sono raddoppiate, concorre tutto il personale
docente delle scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle
convenzionate gestite da associazioni, enti ed altri soggetti
privati.
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