| 1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
è inserito il seguente:
"Art. 16- bis. - (Supplenza) - 1. Nel caso di
sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi
dell'articolo 15, comma 4- bis, della legge 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge
18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il
consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione
del provvedimento di sospensione da parte del commissario del
Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta
notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando
la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con
la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo
16".
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