| 1. Al comma 4- quater dell'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole:
"dell'interessato" sono inserite le seguenti: "venga meno
l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma
4- bis, ovvero".
| |