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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15453
DDL3189-0002
Progetto di legge Camera n. 3189 - testo presentato - (DDL11-3189)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3189. TESTIPDL
...C3189.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3189 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! -- Per effetto dell'articolo 15,
  comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al
  Ministero del tesoro è stata attribuita la titolarità delle
  azioni degli enti pubblici trasformati in società per azioni
  in virtù della stessa previsione normativa.
    L'attribuzione al Ministero del tesoro della titolarità
  delle predette azioni, e dunque della qualità di socio
  azionista, si inquadra nel più ampio procedimento di
  dismissioni delle partecipazioni pubbliche, rispetto al quale
  assume carattere propedeutico la privatizzazione dei soggetti
  partecipati.
    Peraltro, il già citato decreto-legge n. 333 del 1992 nulla
  ha disposto in ordine alle procedure da seguire nella cessione
  delle partecipazioni.  Rientrando l'esercizio della titolarità
  delle azioni in mano pubblica nell'ambito della gestione dei
  beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile dello
  Stato, i procedimenti di alienazione delle stesse azioni sono
  da ricondurre a quelli previsti e disciplinati dalla normativa
  sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto n. 2440
  del 1923 e regio decreto n. 827 del 1924).
    Sembra difficile negare che le rigidità procedimentali
  della normativa contabile mal si adattano alle complesse
  operazioni di dismissione previste dal decreto-legge n. 333
  del 1992 e che la sfera di interessi pubblici da prendere in
  considerazione in tale ambito sia più ampia di quella tutelata
  dalla normativa di contabilità pubblica.  Valga per tutti
  l'obiettivo della diffusione tra il pubblico delle azioni
  delle società da privatizzare.
    Con il presente decreto si è inteso porre rimedio alle
  questioni dianzi sollevate, per un verso prevedendo una deroga
  generale alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla
  contabilità generale dello Stato per quanto attiene alle
  alienazioni delle azioni di proprietà del Ministero del
  tesoro, per l'altro verso disponendo che l'alienazione delle
  predette azioni venga effettuata di norma mediante offerta
  pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992,
  n. 149.  E' prevista anche la possibilità del ricorso a
  trattative dirette con i potenziali acquirenti nell'osservanza
  di procedure di selezione competitiva secondo gli usi del
  mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.
    Quanto alle operazioni propedeutiche all'esecuzione delle
  alienazioni, si è ritenuto opportuno consentire al Ministero
  del tesoro di ricorrere alla consulenza di società
  specializzate nel settore, le uniche in grado di fornire
  l'assistenza tecnica necessaria per la ottimizzazione delle
  stesse operazioni.
    Un altro blocco di previsioni riguarda il conferimento al
  Governo di una serie di "poteri speciali" introducibili nello
  statuto delle società di proprietà del Tesoro e loro
  controllate che operino nei settori della difesa e dei
  pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle
  telecomunicazioni e alle fonti di energia.  Tali poteri, in
  capo all'azionista Tesoro, si estrinsecano nella introduzione
  negli statuti delle predette società di clausole che attengono
  al gradimento all'assunzione di partecipazioni rilevanti, al
  divieto di scioglimento o liquidazione dell'azienda,
  traferimento dell'azienda, trasferimento della sede sociale
  all'estero, eccetera.
 
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    La limitazione ai settori della difesa e dei servizi
  pubblici e la temporaneità (cinque anni) della efficacia di
  tale previsione, si giustificano con la scelta di ridurre al
  minimo gli effetti dissuasivi sul mercato che sarebbero
  prodotti dalla attribuzione in via generale allo Stato di
  "poteri speciali".
    Altre norme del decreto prevedono la introduzione per tutte
  le società da privatizzare nei settori della difesa, dei
  pubblici servizi, bancario ed assicurativo (incluse quelle
  indirettamente partecipate dallo Stato) di clausole statutarie
  che paiono confacenti alle  public companies.  Si tratta
  di limiti al possesso azionario e di norme particolari per la
  nomina delle cariche sociali (in modo da consentire
  rappresentanze di minoranze qualificate).
    Alcune delle modifiche statutarie sopra ipotizzate, secondo
  una opinione prevalente anche in giurisprudenza, possono
  essere introdotte solo all'unanimità.  Per le società da
  privatizzare con azionisti terzi (già quotate) ciò di fatto ne
  impedirebbe la adozione.  Si prevede allora la possibilità di
  una loro introduzione a maggioranza con i  quorum  di
  legge.
    I  quorum  previsti per le assemblee straordinarie
  dalla legislazione italiana sono assai elevati.  Ciò può
  comportare, in società ad azionariato diffuso, l'impossibilità
  di deliberare.  Il fenomeno è già riscontrato
  per le assemblee speciali degli azionisti di
  risparmio e degli obbligazionisti.  Ad evitare tale rischio,
  che contraddice le esigenze della  public company,  per
  l'assemblea straordinaria delle società quotate in terza
  convocazione si stabilisce che l'assemblea può deliberare in
  presenza di tanti soci che rappresentino un ventesimo del
  capitale sociale.
    Alcune privatizzazioni richiedono preventive
  ristrutturazioni (Enel, Stet, Eni, eccetera) che si articolano
  in operazioni societarie "a catena" e tempi tecnici assai
  lunghi (fusioni, scorpori, scissioni, eccetera).
    Si introducono a tale fine snellimenti tecnici, tratti da
  quelli già collaudati con successo a proposito del gruppo
  creditizio, in tema di possibilità di costituire società per
  azioni con atto unilaterale e di nomina dei periti.
    Infine, le competenze della Direzione generale del tesoro
  previste dalla legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate,
  per tener conto delle attribuzioni conferite al Ministero del
  tesoro, ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato
  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, in materia di
  privatizzazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri del 30 giugno 1993 (articolo 2, comma 2) e della
  direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
  giugno 1993.
 
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