| (Scuole dell'infanzia convenzionate
e non convenzionate).
1. Per favorire la generalizzazione sull'intero
territorio nazionale e la razionale diffusione delle scuole
dell'infanzia, nel quadro della programmazione territoriale di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), i comuni
possono stipulare convenzioni con le scuole gestite da
associazioni, enti e altri soggetti privati, qualora queste
possiedano una struttura organizzativa e didattica che
garantisca gli standard fissati dalla presente legge.
2. Nella convenzione vengono definite la durata e le
condizioni della convenzione stessa nonché i relativi
finanziamenti ai quali si provvede esclusivamente mediante il
trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie previste
in un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
3. Le scuole dell'infanzia gestite da associazioni, enti ed
altri soggetti privati non convenzionate, godono di piena
autonomia didattica e organizzativa e possono chiedere
l'autorizzazione al funzionamento alle competenti autorità
scolastiche.
Capo III.
FINANZIAMENTO E STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA PUBBLICA
DELL'INFANZIA
| |