| (Altre clausole statutarie).
1. Le società individuate con le modalità di cui
all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, possono
introdurre nello statuto, con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, anche in via transitoria:
a) particolari norme per la nomina delle cariche
sociali, al fine di assicurare la rappresentanza anche di
minoranze azionarie;
b) un limite massimo di possesso azionario
riferito al singolo socio ed al gruppo di appartenenza, per
tale intendendosi la controllante, le controllate, le
controllate di una stessa controllante, assegnando un termine
di tre anni per la dismissione delle partecipazioni che
eccedono il limite stesso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Quando negli statuti vengano introdotte le
disposizioni di cui al comma 1, lettera b), queste si
applicano alla partecipazione di qualunque socio anche in
deroga a quanto disposto dall'articolo 19 e seguenti del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
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