| (Operazioni societarie).
1. Alle operazioni di riorganizzazione e
ristrutturazione di società e gruppi di società di cui
all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni
previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le
competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:
a) la costituzione di società per azioni può
avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 2475 del codice
civile, da parte di una società posseduta per intero,
direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento
di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di
libro;
b) nei casi di cui alla lettera a) possono
essere costituite con un unico atto una società per azioni
controllante e una o più società per azioni controllate; in
tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società
partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle
società controllate e le azioni sono attribuite alla
controllante;
c) nel caso in cui siano previste più operazioni
tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi
degli articoli 2343, 2440, 2498, terzo comma,
2501- quinquies, 2504- novies del codice civile, il
presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico
collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze
territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale
di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i
relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe
ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;
d) il termine di cui all'articolo 2503, comma
primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è
ridotto ad un mese.
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