| All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "del Tesoro" sono sostituite
dalle seguenti: "dello Stato e degli enti pubblici";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita
disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi
regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante
cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i
potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe
le procedure";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2- bis. In caso di cessione mediante trattativa
diretta di partecipazioni di controllo in società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le
società controllate indirettamente, con deliberazione
dell'organo competente, possono essere individuate le società
per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di
azionisti di riferimento, la cessione della quota di controllo
deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che
presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad
avanzare offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel
contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i
partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni
finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì
prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione
della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la
determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di
cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati,
entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale
della società e devono essere pubblicati per estratto a cura
della società su due quotidiani a diffusione nazionale.
2- ter. Nei casi previsti al comma 2- bis non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della legge 12 febbraio 1992, n. 149.
2- quater. Nel caso in cui tra i partecipanti del
nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi
deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di
cui al comma 2- bis, il diritto di prelazione nel caso di
cessione delle partecipazioni";
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al comma 3, le parole da: "a società" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a società,
nonché a singoli professionisti, che non abbiano ricoperto
cariche o svolto incarichi di consulenza per conto delle
società di cui al comma 1 e loro controllate nei cinque anni
precedenti, incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà
dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità
derivanti da conflitti di interesse. Gli incarichi di
valutazione di cui al presente comma non possono essere
affidati a società di revisione. I compensi e le modalità di
pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono
essere previamente stabiliti dalle parti";
il comma 4 è soppresso;
nella rubrica, le parole: "del Ministero del
tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato e
degli enti pubblici".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tra le società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia
e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nonché dei Ministri competenti per
settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che
determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con
deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che
attribuisca per un periodo non superiore a cinque anni al
Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti
poteri speciali:
a) gradimento da rilasciarsi espressamente dal
Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di
società fiduciarie e società controllate o per interposta
persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi
quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale
sociale o la percentuale minore fissata dal Ministro del
tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso
entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve
essere effettuata dagli amministratori al momento della
richiesta di iscrizione nel libro dei soci. Fino al rilascio
del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine,
il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante. In
caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del
termine, restano fermi gli effetti del contratto fra le
parti;
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b) veto all'adozione delle delibere di
scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di
fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale
all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano, nel periodo della
loro efficacia, i poteri di cui al presente articolo;
c) nomina di uno o più amministratori o
sindaci";
al comma 2, le parole: "lettera b)" sono
sostituite dalle seguenti; "lettere b) e c)";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano parimenti alle società controllate direttamente o
indirettamente dagli enti pubblici anche economici, operanti
nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e
individuate con provvedimento dell'organo competente,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Altre clausole statutarie). - 1.
Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché
le banche e le imprese assicurative, direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre
nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di
possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo
familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non
separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di
appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non
avente forma societaria, che esercita il controllo, le società
controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
controllante, nonché le società collegate.
2. Il superamento del limite introdotto ai sensi del
comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite
stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del
2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
3. Nel caso in cui sia introdotto il limite massimo di
possesso di cui al comma 1, dovranno essere anche introdotte
particolari disposizioni statutarie per la nomina delle
cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza delle
minoranze azionarie.
4. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 1
e 3 non possono essere modificate per un periodo di tre anni
dall'omologazione delle relative delibere assembleari".
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - (Rappresentanza nell'assemblea).
- 1. Gli intermediari autorizzati all'esercizio
dell'attività di gestione dei patrimoni di
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cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2
gennaio 1991, n. 1, possono rappresentare nell'assemblea delle
società operanti nei settori di cui all'articolo 2 del
presente decreto, nonché delle banche e delle imprese
assicurative di cui all'articolo 4, i soci persone fisiche
anche in deroga a quanto disposto dal quinto comma
dell'articolo 2372 del codice civile, limitatamente alle
azioni conferite in gestione e nel rispetto del limite massimo
eventualmente introdotto ai sensi del medesimo articolo 4.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e per le azioni diverse
dalle proprie, alle banche non si applica il divieto di cui al
quarto comma dell'articolo 2372 del codice civile.
3. La Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio
regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stabilisce i criteri e le
modalità per l'esercizio del diritto di voto anche nel
rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera
l), della citata legge n. 1 del 1991".
All'articolo 5, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Nelle società le cui azioni sono ammesse alle
negoziazioni di borsa le assemblee speciali di cui
all'articolo 2376 del codice civile e quelle degli
obbligazionisti deliberano in terza convocazione con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la ventesima
parte dei titoli emessi e non estinti.
3. Nelle società le cui azioni sono ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato l'assemblea in terza
convocazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi
quinto ed ottavo, del codice civile, si costituisce
validamente con la presenza di tanti azionisti che
rappresentino più della metà del capitale sociale avente
diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti".
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5- bis. - (Modificazioni al
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216). - 1. Al
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al primo comma, il numero 2) è
sostituito dal seguente:
"2) almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non più
tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale
organo, le proposte che importano modificazione dell'atto
costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione
societaria insieme ad apposita relazione illustrativa
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degli amministratori, nonché, nel medesimo termine, le
proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di
azioni proprie";
b) all'articolo 18- quinquies, il primo comma
è sostituito dal seguente:
"Prima della pubblicazione del prospetto informativo è
consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di
indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o
di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del
pubblico solo previa autorizzazione della CONSOB, secondo i
criteri generali da essa predeterminati. Si applicano i
successivi commi del presente articolo".
Art. 5- ter. - (Modificazioni alla legge 12
febbraio 1992, n. 149). - 1. Alla legge 12 febbraio 1992,
n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. I prezzi unitari dei titoli offerti direttamente
o per il tramite di consorzi di collocamento non sono
modificabili nel corso dell'offerta";
b) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli
aderenti la limitazione o la regolamentazione del diritto di
voto, ovvero l'obbligo o la facoltà di preventiva
consultazione per l'esercizio dello stesso, ovvero obblighi
circa il trasferimento di azioni, deve essere comunicato a
pena di nullità alla CONSOB entro cinque giorni dalla data di
stipulazione e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio
su due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.
La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, indica le modalità ed i contenuti
dell'annuncio";
c) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Prima della pubblicazione dell'offerta la
divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie relative
all'offerta è consentita nei limiti ed alle condizioni
previste dall'articolo 18- quinquies del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 216 del 1974"".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - (Trasferimento dei contratti).
- 1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda
ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da
effettuare, concernenti società partecipate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera
relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei
conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità
conseguente all'applicazione dell'articolo 18
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della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non
sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle
risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti
previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni".
All'articolo 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"1- bis. Per le esigenze di cui al comma 1 la
Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire dieci
posti di funzionario dell'ottava qualifica funzionale e dieci
posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di
vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione
centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa
Direzione generale potrà immettere in organico personale di
altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei
requisiti richiesti. Qualora non sia possibile reperire in
tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle
procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la
Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi
per titoli ed esami.
1- ter. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, oltre a quanto previsto al comma
1- bis, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a
indire propri concorsi per titoli ed esami per ricoprire un
terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che,
ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in essa previsti,
siano messi a concorso.
1- quater. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in 1 miliardo di lire annue a
decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
corrispondenti proiezioni per gli anni successivi, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro".
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Copertura finanziaria). - 1.
Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti
da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al
fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, vengono pertanto versati i proventi
netti delle operazioni.
2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli
oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad apposito capitolo già iscritto per memoria
e qualificato spesa obbligatoria nello stato di previsione del
Ministero del tesoro".
Al titolo, le parole: "del Ministero del tesoro"
sono sostituite dalle seguenti: "dello Stato e degli
enti pubblici".
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