Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15468
DDL3189-0003
Relazione Camera n. 3189-A (DDL11-3189-A)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3189A. TESTIPDL
...C3189A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3189A ZZ11 ZZDC ZZRM
  All'articolo 1:
      al comma 1, le parole:  "del Tesoro"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "dello Stato e degli enti pubblici";
        il comma 2 è sostituito dal seguente:
      "2.  L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
  viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita
  disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi
  regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante
  cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i
  potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe
  le procedure";
        dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      "2- bis.  In caso di cessione mediante trattativa
  diretta di partecipazioni di controllo in società controllate
  direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
  del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
  bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le
  società controllate indirettamente, con deliberazione
  dell'organo competente, possono essere individuate le società
  per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di
  azionisti di riferimento, la cessione della quota di controllo
  deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che
  presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad
  avanzare offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel
  contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i
  partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni
  finanziarie, economiche e gestionali.  Il contratto può altresì
  prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione
  della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la
  determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
  sensi dell'articolo 1382 del codice civile.  Il contratto di
  cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
  nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati,
  entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle
  imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale
  della società e devono essere pubblicati per estratto a cura
  della società su due quotidiani a diffusione nazionale.
      2- ter.  Nei casi previsti al comma 2- bis  non
  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
  della legge 12 febbraio 1992, n. 149.
      2- quater.  Nel caso in cui tra i partecipanti del
  nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi
  deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di
  cui al comma 2- bis,  il diritto di prelazione nel caso di
  cessione delle partecipazioni";
 
                               Pag. 4
 
        al comma 3, le parole da:  "a società"  fino alla
  fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "a società,
  nonché a singoli professionisti, che non abbiano ricoperto
  cariche o svolto incarichi di consulenza per conto delle
  società di cui al comma 1 e loro controllate nei cinque anni
  precedenti, incarichi di studio, consulenza, valutazione,
  assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà
  dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
  facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
  strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità
  derivanti da conflitti di interesse.  Gli incarichi di
  valutazione di cui al presente comma non possono essere
  affidati a società di revisione.  I compensi e le modalità di
  pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono
  essere previamente stabiliti dalle parti";
        il comma 4 è soppresso;
        nella rubrica, le parole:  "del Ministero del
  tesoro"  sono sostituite dalle seguenti:  "dello Stato e
  degli enti pubblici".
  All'articolo 2:
      il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  Tra le società controllate direttamente o
  indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa,
  dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia
  e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e
  della programmazione economica, dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, nonché dei Ministri competenti per
  settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni
  parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che
  determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con
  deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che
  attribuisca per un periodo non superiore a cinque anni al
  Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti
  poteri speciali:
          a)  gradimento da rilasciarsi espressamente dal
  Ministro del tesoro all'assunzione, anche per il tramite di
  società fiduciarie e società controllate o per interposta
  persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi
  quelle che rappresentano almeno la decima parte del capitale
  sociale o la percentuale minore fissata dal Ministro del
  tesoro con proprio decreto.  Il gradimento deve essere espresso
  entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve
  essere effettuata dagli amministratori al momento della
  richiesta di iscrizione nel libro dei soci.  Fino al rilascio
  del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine,
  il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque
  quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
  connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante.  In
  caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del
  termine, restano fermi gli effetti del contratto fra le
  parti;
 
                               Pag. 5
 
          b)  veto all'adozione delle delibere di
  scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di
  fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale
  all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
  dello statuto che sopprimono o modificano, nel periodo della
  loro efficacia, i poteri di cui al presente articolo;
          c)  nomina di uno o più amministratori o
  sindaci";
        al comma 2, le parole:  "lettera  b)"  sono
  sostituite dalle seguenti;  "lettere  b)  e  c)";
        è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "2- bis.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
  applicano parimenti alle società controllate direttamente o
  indirettamente dagli enti pubblici anche economici, operanti
  nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e
  individuate con provvedimento dell'organo competente,
  pubblicato per estratto nella  Gazzetta Ufficiale".
  L'articolo 3 è soppresso.
  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      "Art. 4. -  (Altre clausole statutarie). -  1.
  Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché
  le banche e le imprese assicurative, direttamente o
  indirettamente controllate dallo Stato, possono introdurre
  nello statuto, anche in via transitoria, un limite massimo di
  possesso azionario riferito al singolo socio, al suo nucleo
  familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non
  separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di
  appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non
  avente forma societaria, che esercita il controllo, le società
  controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto
  controllante, nonché le società collegate.
      2.  Il superamento del limite introdotto ai sensi del
  comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e
  comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
  patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite
  stesso.  Alla partecipazione eccedente il limite alla data del
  2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si
  applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.
      3.  Nel caso in cui sia introdotto il limite massimo di
  possesso di cui al comma 1, dovranno essere anche introdotte
  particolari disposizioni statutarie per la nomina delle
  cariche sociali, al fine di assicurare la rappresentanza delle
  minoranze azionarie.
      4.  Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 1
  e 3 non possono essere modificate per un periodo di tre anni
  dall'omologazione delle relative delibere assembleari".
  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
      "Art. 4- bis. - (Rappresentanza nell'assemblea).
  - 1.  Gli intermediari autorizzati all'esercizio
  dell'attività di gestione dei patrimoni di
 
                               Pag. 6
 
  cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  della legge 2
  gennaio 1991, n. 1, possono rappresentare nell'assemblea delle
  società operanti nei settori di cui all'articolo 2 del
  presente decreto, nonché delle banche e delle imprese
  assicurative di cui all'articolo 4, i soci persone fisiche
  anche in deroga a quanto disposto dal quinto comma
  dell'articolo 2372 del codice civile, limitatamente alle
  azioni conferite in gestione e nel rispetto del limite massimo
  eventualmente introdotto ai sensi del medesimo articolo 4.
      2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1 e per le azioni diverse
  dalle proprie, alle banche non si applica il divieto di cui al
  quarto comma dell'articolo 2372 del codice civile.
      3.  La Commissione nazionale per le società e la borsa
  (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio
  regolamento da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, stabilisce i criteri e le
  modalità per l'esercizio del diritto di voto anche nel
  rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera
  l),  della citata legge n. 1 del 1991".
  All'articolo 5, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
  seguenti:
        "2.  Nelle società le cui azioni sono ammesse alle
  negoziazioni di borsa le assemblee speciali di cui
  all'articolo 2376 del codice civile e quelle degli
  obbligazionisti deliberano in terza convocazione con il voto
  favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la ventesima
  parte dei titoli emessi e non estinti.
      3.  Nelle società le cui azioni sono ammesse alle
  negoziazioni in un mercato regolamentato l'assemblea in terza
  convocazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi
  quinto ed ottavo, del codice civile, si costituisce
  validamente con la presenza di tanti azionisti che
  rappresentino più della metà del capitale sociale avente
  diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei
  presenti".
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 5- bis. - (Modificazioni al
  decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216).  - 1.  Al
  decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo 4, al primo comma, il numero 2) è
  sostituito dal seguente:
        "2) almeno venti giorni prima di quello fissato per
  l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non più
  tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale
  organo, le proposte che importano modificazione dell'atto
  costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione
  societaria insieme ad apposita relazione illustrativa
 
                               Pag. 7
 
  degli amministratori, nonché, nel medesimo termine, le
  proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di
  azioni proprie";
      b)  all'articolo 18- quinquies,  il primo comma
  è sostituito dal seguente:
        "Prima della pubblicazione del prospetto informativo è
  consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di
  indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o
  di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del
  pubblico solo previa autorizzazione della CONSOB, secondo i
  criteri generali da essa predeterminati.  Si applicano i
  successivi commi del presente articolo".
      Art. 5- ter. - (Modificazioni alla legge 12
  febbraio 1992, n. 149).  - 1.  Alla legge 12 febbraio 1992,
  n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
        "1.  I prezzi unitari dei titoli offerti direttamente
  o per il tramite di consorzi di collocamento non sono
  modificabili nel corso dell'offerta";
      b)  all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal
  seguente:
        "4.  Qualunque patto o accordo che comporti per gli
  aderenti la limitazione o la regolamentazione del diritto di
  voto, ovvero l'obbligo o la facoltà di preventiva
  consultazione per l'esercizio dello stesso, ovvero obblighi
  circa il trasferimento di azioni, deve essere comunicato a
  pena di nullità alla CONSOB entro cinque giorni dalla data di
  stipulazione e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio
  su due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.
  La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella  Gazzetta
  Ufficiale,  indica le modalità ed i contenuti
  dell'annuncio";
      c)  all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
        "1.  Prima della pubblicazione dell'offerta la
  divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie relative
  all'offerta è consentita nei limiti ed alle condizioni
  previste dall'articolo 18- quinquies  del citato
  decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni,
  dalla citata legge n. 216 del 1974"".
  Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
        "Art. 6- bis. - (Trasferimento dei contratti).
  -  1.  In caso di conferimenti anche parziali di azienda
  ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da
  effettuare, concernenti società partecipate ai sensi
  dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera
  relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei
  conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità
  conseguente all'applicazione dell'articolo 18
 
                               Pag. 8
 
  della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non
  sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle
  risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti
  previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
  successive modificazioni".
  All'articolo 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
        "1- bis.  Per le esigenze di cui al comma 1 la
  Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire dieci
  posti di funzionario dell'ottava qualifica funzionale e dieci
  posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di
  vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione
  centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge
  di conversione del presente decreto.  A tale scopo la stessa
  Direzione generale potrà immettere in organico personale di
  altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei
  requisiti richiesti.  Qualora non sia possibile reperire in
  tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle
  procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la
  Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi
  per titoli ed esami.
      1- ter.  Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto, oltre a quanto previsto al comma
  1- bis,  la Direzione generale del tesoro è autorizzata a
  indire propri concorsi per titoli ed esami per ricoprire un
  terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che,
  ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in essa previsti,
  siano messi a concorso.
      1- quater.  All'onere derivante dall'attuazione del
  presente articolo, valutato in 1 miliardo di lire annue a
  decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e
  corrispondenti proiezioni per gli anni successivi, all'uopo
  utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
  del tesoro".
  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
        "Art. 8. -  (Copertura finanziaria). -  1.
  Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti
  da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi.  Al
  fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27
  ottobre 1993, n. 432, vengono pertanto versati i proventi
  netti delle operazioni.
      2.  Le quote dei proventi destinate alla copertura degli
  oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
  essere destinate ad apposito capitolo già iscritto per memoria
  e qualificato spesa obbligatoria nello stato di previsione del
  Ministero del tesoro".
      Al titolo, le parole:  "del Ministero del tesoro"
  sono sostituite dalle seguenti:  "dello Stato e degli
  enti pubblici".
 
DATA=931125 FASCID=DDL11-3189-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3189 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=318900A00 FASCIDC=11DDL3189 A SORTNAV=0318900A000 00000 ZZDDLC3189A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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