| (Struttura organizzativa).
1. La scuola pubblica dell'infanzia si struttura in
sezioni costituite da non
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meno di dodici e non più di ventiquattro bambini, ridotti
rispettivamente a dieci e a quindici in presenza di bambini
handicappati.
2. Ogni plesso di scuola dell'infanzia è costituito di
norma da non meno di tre e da non più di sei sezioni. Le
scuole ordinate su un numero inferiore di sezioni possono
essere costituite solo nei centri minori o in situazioni di
particolare necessità ove non sia possibile provvedere
mediante il trasporto scolastico.
3. L'organico di ogni plesso della scuola pubblica
dell'infanzia è costituito di norma da:
a) un numero di docenti nel rapporto di due per
ogni sezione, assicurando un tempo adeguato e significativo di
compresenza dei docenti nella giornata, comunque non inferiore
alle due ore;
b) una unità di personale ausiliario per ogni
sezione, nonché dal personale addetto al servizio di mensa.
4. L'organico di cui al comma 3 può essere integrato da:
a) un docente aggiuntivo ogni tre sezioni in
rapporto a specifiche attività, di tipo laboratoriale e
atelieristico o di formazione educativa per bambini in
condizioni di disagio sociale o culturale, o al prolungamento
dell'orario;
b) un docente di sostegno per ogni sezione che
comprende bambini con handicap grave, da iscrivere di
norma uno per sezione.
5. L'organico dei docenti di cui al comma 4 è determinato
annualmente e i docenti sono assegnati alla scuole sulla base
di:
a) progetti didattici mirati;
b) un orario o un calendario scolastico di
frequenza superiore alla norma;
c) una diagnosi funzionale dell' handicap.
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