Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15472
DDL3189-0007
Relazione Camera n. 3189-A (DDL11-3189-A)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3189A. TESTIPDL
...C3189A.
...Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1993 (*). Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3189A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Modalità della dismissione delle partecipazioni
                          azionarie
                  del Ministero del tesoro).
      1.  Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla
  contabilità generale dello Stato non si applicano alle
  alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per
  azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e
  strumentali alle medesime alienazioni.
      2.  L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle
  partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma,
  mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge
  12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi,
  mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante
  cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i
  potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei
  Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi
  del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.
      (*) Vedi anche i successivi avvisi di rettifica
  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 234 del 5 ottobre
  1993, e nella  Gazzetta Ufficiale  n. 241 del 13 ottobre
  1993.
 
                              Pag. 12
 
      3.  Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto
  disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
  n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle
  operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al
  comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto
  previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18
  giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità
  operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti
  di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione,
  assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà
  dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
  facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
  strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità
  derivanti da conflitti d'interesse.
      4.  In caso di controversie relative agli incarichi di cui
  al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie
  siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del
  tesoro.
 
DATA=931125 FASCID=DDL11-3189-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3189 TOTPAG=0015 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=022 PAGFIN=0012 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=318900A00 FASCIDC=11DDL3189 A SORTNAV=0318900A000 00000 ZZDDLC3189A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati