| (Modalità della dismissione delle partecipazioni
azionarie
del Ministero del tesoro).
1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla
contabilità generale dello Stato non si applicano alle
alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per
azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e
strumentali alle medesime alienazioni.
2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle
partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma,
mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge
12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi,
mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante
cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i
potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei
Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi
del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.
(*) Vedi anche i successivi avvisi di rettifica
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre
1993, e nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre
1993.
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3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle
operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al
comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto
previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità
operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti
di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà
dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con
facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità
derivanti da conflitti d'interesse.
4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui
al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie
siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del
tesoro.
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