| (Poteri speciali).
1. Le società di cui all'articolo 1 e loro
controllate, che operino nel settore della difesa e dei
pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle
telecomunicazioni e alle fonti di energia, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, d'intesa con in Ministri del bilancio
e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono tenute ad introdurre nei
propri statuti, con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, clausole che prevedano:
a) il gradimento, da rilasciarsi dal Ministro del
tesoro entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali
intendendosi quelle che rappresentino almeno la decima parte
del capitale sociale o la percentuale minore fissata dal
Ministro del tesoro con proprio decreto. In caso di motivato
rifiuto del gradimento restano fermi tra le parti gli effetti
del contratto di cessione. Fino al decorso del termine, e in
ogni caso dalla data in cui il gradimento sia stato rifiutato,
il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni eccedenti la partecipazione rilevante di
cui al presente comma e dovrà cedere le stesse entro tre mesi.
In caso di mancata ottemperanza, il tribunale, su richiesta
del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni
secondo le procedure di cui all'articolo 2359- bis del
codice civile;
b) divieto di scioglimento o di liquidazione
della società, di trasferimento dell'azienda, anche per
fusione o scissione, di trasferimento della sede sociale
all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche
statutarie che abrogano o modificano, nel periodo della loro
efficacia, i poteri di cui sopra.
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2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
b), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2437 del codice civile.
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