| (Quorum e termini di convocazione e comunicazione
delle assemblee).
1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 4 sono adottate
con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in
deroga a diverse diposizioni statutarie, con le maggioranze
previste dagli articoli 2368, 2369, 2369- bis del codice
civile.
2. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate
le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria
siano ammesse alla
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negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti
sia introdotto un limite massimo di possesso azionario,
l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un
ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice
civile.
3. Per le assemblee di cui al presente articolo, i
termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le
società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2),
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti
a dieci giorni.
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