| (Disposizioni finanziarie e finali).
1. A partire dall'anno 1994, gli stanziamenti complessivi
destinati agli interventi strutturali per l'agricoltura
iscritti nel bilancio dello Stato sono attribuiti alle regioni
per una quota non inferiore all'80 per cento.
2. I capitoli dello stato di previsione del soppresso
Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle
funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome,
compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime
per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti,
sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla
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individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio
decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, di concerto con il
Ministro. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli
interessati di parte corrente confluiscono nel fondo comune di
cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158,
anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7. Gli
oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si
intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei
relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo
3.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto. Fino all'adozione dei
predetti decreti, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre
1993, le somme relative agli interventi di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera a), continuano ad essere gestite sugli
esistenti capitoli di bilancio.
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