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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15489
DDL3192-0009
Progetto di legge Camera n. 3192 - testo presentato - (DDL11-3192)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C3192. TESTIPDL
...C3192.
...Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3192 ZZ11 ZZDL ZZPR
             (Disposizioni finanziarie e finali).
      1.  A partire dall'anno 1994, gli stanziamenti complessivi
  destinati agli interventi strutturali per l'agricoltura
  iscritti nel bilancio dello Stato sono attribuiti alle regioni
  per una quota non inferiore all'80 per cento.
      2.  I capitoli dello stato di previsione del soppresso
  Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle
  funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome,
  compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime
  per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti,
  sono corrispondentemente ridotti o soppressi.  Alla
 
                              Pag. 15
 
  individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio
  decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto, il Ministro del
  tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome, di concerto con il
  Ministro.  Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli
  interessati di parte corrente confluiscono nel fondo comune di
  cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
  modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158,
  anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7.  Gli
  oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si
  intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei
  relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla
  data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo
  3.
      3.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
  l'attuazione del presente decreto.  Fino all'adozione dei
  predetti decreti, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre
  1993, le somme relative agli interventi di cui all'articolo 2,
  comma 4, lettera  a),  continuano ad essere gestite sugli
  esistenti capitoli di bilancio.
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3192 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3192 TOTPAG=0015 TOTDOC=0010 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=044 PAGFIN=0015 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=319200 00 FASCIDC=11DDL3192 SORTNAV=0319200 000 00000 ZZDDLC3192 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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