| (Circoli didattici della scuola di base).
1. I circoli didattici comprendono a pari titolo sezioni
di scuola dell'infanzia statale e di scuola elementare e
assumono la denominazione di "circoli didattici della scuola
di base". A tal fine il comune può decidere l'aggregazione
delle proprie scuole dell'infanzia ai circoli didattici della
scuola di base.
2. Il collegio dei docenti è formato da tutti i docenti
della scuola dell'infanzia e può suddividersi per specificità
di compiti in sottogruppi di plesso.
3. Il collegio dei docenti di una scuola pubblica
dell'infanzia comunale e non aggregata alla scuola elementare
statale ai sensi del comma 1, collabora con il collegio dei
docenti della scuola elementare più vicina sia direttamente
sia tramite il suo coordinamento pedagogico e i suoi organi
collegiali.
4. All'interno di ogni circolo didattico della scuola di
base è istituito un coordinamento psico-pedagogico e
didattico. La composizione ed il funzionamento di tale
coordinamento, da istituire con decreto del Ministro della
pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dovranno tenere conto della
quantità delle sezioni e delle classi funzionanti e delle
specifiche esigenze educativo-didattiche della scuola
dell'infanzia e della scuola elementare.
5. Il coordinamento psico-pedagogico e didattico di circolo
può essere costituito da personale statale e comunale al fine
di promuovere interventi coordinati e di razionalizzare le
risorse presenti nel territorio.
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6. Analogo servizio di coordinamento psico-pedagogico e
didattico è istituito dai comuni, in forma singola o
associata, per le scuole dell'infanzia comunali.
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