| Sul disegno di legge
e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia soppresso l'articolo 04 in quanto le
disposizioni in esso contenute non appaiono direttamente
connesse con lo svolgimento delle funzioni assegnate alle
province dal decreto-legge, determinando effetti e ricadute in
altri settori, estranei alla competenza della VIII Commissione
- ed aventi uguale rilevanza rispetto a quelli ambientali -
che non sembrano essere stati oggetto di alcuna considerazione
politica né di alcuna istruttoria tecnica. Tali disposizioni
determinano inoltre oneri aggiuntivi sul sistema delle imprese
e sui cittadini che non sono peraltro coordinati con la
disciplina della materia prevista, tra l'altro, nel decreto
legislativo emanato in attuazione della legge delega n. 421
del 1992; in più appare improprio prevedere oltre all'obbligo
di richiedere le diverse autorizzazioni necessarie in materia
di tutela ambientale anche un contributo a carico delle
imprese per il compimento delle relative istruttorie; quanto
al contributo per i controlli ambientali esso è previsto a
prescindere dall'effettiva effettuazione dei controlli stessi
anziché secondo una procedura connessa all'effettivo riscontro
di irregolarità;
2) all'articolo 1, comma 4, in fine, sia aggiunto il
seguente periodo: "resta ferma in materia la vigilanza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già
stabilita ai sensi della legge n. 282 del 1991";
3) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le parole
"L'ANPA" siano soppresse le seguenti "anche sulla base di
apposite direttive del Ministro dell'ambiente";
4) all'articolo 1- quater, comma 3, sia coordinato
il termine ivi previsto con quello di cui all'articolo
1- ter, comma 5;
5) all'articolo 2- bis siano soppressi gli ultimi
due periodi in quanto non coordinati con la disciplina del
sistema nazionale di certificazione ispirata ai principi della
massima trasparenza e tutela dell'interesse pubblico;
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e con le seguenti osservazioni:
non appaiono chiaramente delimitate le competenze
attribuite all'ENEA e all'ANPA, con il conseguente rischio,
molto concreto, di pericolose, costose duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni e ruoli;
valuti la Commissione l'opportunità di eliminare la
previsione di un trattamento giuridico ed economico del
personale assegnato all'ANPA - proveniente dall'ENEA ai sensi
dell'articolo 1- quater, comma 4 e dall'ENEA-DISP -
differenziato rispetto a quello del personale di provenienza
ministeriale.
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