| Sul disegno di legge
e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
1) all'articolo 1- bis, comma 2, le parole:
"anche economici" siano sostituite dalle seguenti: "non
economici" e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel
limite dei posti vacanti";
2) all'articolo 1- quater, comma 3, il primo e il
secondo periodo siano sostituiti dai seguenti: "Entro il 31
dicembre 1994, ove si verifichino nell'ambito dell'ENEA
esuberi di personale diverso da quello di cui all'articolo
1- bis, comma 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne dispone
l'inquadramento, a domanda, nei ruoli dell'ANPA, nel limite di
150 unità. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente,
in conferenza di servizi con i Ministri interessati, ove si
verifichino esuberi di personale con trattamenti economici
similari nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre pubbliche
amministrazioni, ne dispone l'inquadramento, a domanda, nel
limite di 150 unità";
e con la seguente osservazione:
è necessario chiarire in che termini può essere disposto
il comando di personale dipendente da altre amministrazioni o
da enti pubblici anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.
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