| Sul disegno di legge
e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 01:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "servizi
tecnici" aggiungere le seguenti: "istituti scientifici";
al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"formulazione" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con
gli istituti scientifici del Ministero della sanità";
al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:
"ivi compresi quelli dell'igiene ambientale";
al comma 1, lettera i), aggiungere le parole: "in
collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e
dell'ISPESL";
al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: "e
nei controlli in materia di protezione sanitaria dalle
radiazioni";
al comma 2 sostituire le parole da: "di servizi" fino
alla fine del comma, con le seguenti: "di veterinaria, di
medicina e sicurezza del lavoro, di sicurezza negli ambienti
confinati, di igiene e sanità pubblica che sono svolte dai
dipartimenti di prevenzione delle aziende delle unità
sanitarie locali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal presente
decreto, avvalendosi delle prestazioni e della consulenza
tecnico-scientifica dei dipartimenti tecnici provinciali o
subprovinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03. A tal
fine le aziende delle unità sanitarie locali concorrono alle
relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
stabiliti in base ad apposita convenzione con la regione";
all'articolo 03:
al comma 1 sopprimere la parola "ambientale" ed
aggiungere di seguito "comprese quelle di cui all'articolo 01,
comma 2, anche in riferimento al carattere multireferenziale
dei Dipartimenti";
al comma 1, dopo le parole "servizi territoriali per la
prevenzione, la vigilanza e il controllo" sopprimere fino alla
fine del comma e sostituire con ", dotate di personalità
giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
assicurando loro adeguate risorse finanziarie";
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al comma 2, lettera b), sostituire le parole da
"presìdi" fino alla fine della lettera con le seguenti: "e
servizi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riorganizzandoli su base
dipartimentale";
al comma 2, lettera c), dopo la parola "locali"
sopprimere "in particolare" e dopo la parola "controlli"
sostituire le parole "degli ambienti di vita e di lavoro" con
le seguenti: "di cui all'articolo 01, comma 1, così come
individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1993, n. 177";
al comma 2 sostituire la lettera d) con la
seguente:
" d) a riorganizzare di conseguenza i restanti
servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le attività
di cui all'articolo 01, comma 2, secondo quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dal presente decreto, e prevedendo
idonee forme di coordinamento operativo e funzionale con i
Dipartimenti tecnici e i Servizi territoriali delle Agenzie di
cui all'articolo 03 al fine di evitare sovrapposizioni e
conflittualità negli interventi e di raggiungere il maggior
rapporto costi/benefici dei medesimi";
al comma 2, lettera e), sostituire le parole da
"comuni" fino alla fine della lettera con le seguenti: "e
delle comunità montane da parte dei dipartimenti tecnici
provinciali o subprovinciali e dei servizi territoriali";
al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Le Agenzie collaborano altresì con il Ministero
dell'ambiente, con il Ministero della sanità e gli altri
ministeri interessati, nonché con gli enti e gli istituti
nazionali e internazionali deputati alle attività svolte dai
Dipartimenti tecnici e dai Servizi territoriali nelle forme e
con le modalità definite dalle regioni";
sostituire il comma 6 con il seguente: "L'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito
dal seguente:
Art. 7.
(Dipartimenti di prevenzione).
1. Al fine di assicurare indirizzi omogenei alla
prevenzione, vigilanza e controllo e pervenire ad una idonea
dotazione di personale su tutto il territorio regionale,
nonché di rendere complessivamente più efficaci gli
interventi, le regioni riorganizzano gli attuali servizi delle
unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli
articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre
autorità, in un apposito Dipartimento per la prevenzione
sanitaria, articolato almeno nei seguenti servizi:
1) igiene degli alimenti e della nutrizione;
2) medicina del lavoro;
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3) sicurezza degli ambienti confinati di vita e di
lavoro;
4) igiene e sanità pubblica;
5) epidemiologia ambientale;
6) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono anche delle prestazioni e
della collaborazione tecnica degli istituti zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le
modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di
prevenzione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e i
Dipartimenti tecnici provinciali e subprovinciali delle
Agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 2 ottobre
1993, n. 395, per il coordinamento delle attività di sanità
pubblica veterinaria.
2. Ai dipartimenti di prevenzione di cui al presente
articolo è attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità
sanitaria locale e le altre attribuzioni previste per gli
ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera ai
sensi dell'articolo 4, comma 9.
3. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per
assicurare l'uniforme attuazione delle normative comunitarie e
degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero
della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che si avvale, per gli aspetti di
competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli
istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA, degli istituti
zooprofilattici, nonché dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali di cui al
decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395.
4. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione e la
provincia autonoma, acquisiscono dall'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi
per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti
di lavoro".
all'articolo 04:
sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8;
all'articolo 1- quinquies:
sopprimere il secondo periodo del comma 1.
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