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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15502
DDL3193-0004
Relazione Camera n. 3193-A (DDL11-3193-A)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3193A. TESTIPDL
...C3193A.
Pag. 5 PARERE DELLA XII COMMISSIONE (Affari sociali)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3193A ZZ11 ZZPP ZZRM
                     Sul disegno di legge
       e sugli emendamenti approvati dalla Commissione.
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
      all'articolo 01:
        al comma 1, lettera  b),  dopo le parole: "servizi
  tecnici" aggiungere le seguenti: "istituti scientifici";
        al comma 1, lettera  d),  dopo la parola:
  "formulazione" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con
  gli istituti scientifici del Ministero della sanità";
        al comma 1, lettera  h),  sopprimere le parole:
  "ivi compresi quelli dell'igiene ambientale";
        al comma 1, lettera  i),  aggiungere le parole: "in
  collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e
  dell'ISPESL";
        al comma 1, lettera  l),  sopprimere le parole: "e
  nei controlli in materia di protezione sanitaria dalle
  radiazioni";
        al comma 2 sostituire le parole da: "di servizi" fino
  alla fine del comma, con le seguenti: "di veterinaria, di
  medicina e sicurezza del lavoro, di sicurezza negli ambienti
  confinati, di igiene e sanità pubblica che sono svolte dai
  dipartimenti di prevenzione delle aziende delle unità
  sanitarie locali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
  30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal presente
  decreto, avvalendosi delle prestazioni e della consulenza
  tecnico-scientifica dei dipartimenti tecnici provinciali o
  subprovinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03.  A tal
  fine le aziende delle unità sanitarie locali concorrono alle
  relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
  stabiliti in base ad apposita convenzione con la regione";
      all'articolo 03:
        al comma 1 sopprimere la parola "ambientale" ed
  aggiungere di seguito "comprese quelle di cui all'articolo 01,
  comma 2, anche in riferimento al carattere multireferenziale
  dei Dipartimenti";
        al comma 1, dopo le parole "servizi territoriali per la
  prevenzione, la vigilanza e il controllo" sopprimere fino alla
  fine del comma e sostituire con ", dotate di personalità
  giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
  amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
  assicurando loro adeguate risorse finanziarie";
 
                               Pag. 6
 
        al comma 2, lettera  b),  sostituire le parole da
  "presìdi" fino alla fine della lettera con le seguenti: "e
  servizi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22
  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riorganizzandoli su base
  dipartimentale";
        al comma 2, lettera  c),  dopo la parola "locali"
  sopprimere "in particolare" e dopo la parola "controlli"
  sostituire le parole "degli ambienti di vita e di lavoro" con
  le seguenti: "di cui all'articolo 01, comma 1, così come
  individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
  Repubblica 5 giugno 1993, n. 177";
        al comma 2 sostituire la lettera  d)  con la
  seguente:
      " d)  a riorganizzare di conseguenza i restanti
  servizi delle unità sanitarie locali che svolgono le attività
  di cui all'articolo 01, comma 2, secondo quanto previsto
  dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  502, così come modificato dal presente decreto, e prevedendo
  idonee forme di coordinamento operativo e funzionale con i
  Dipartimenti tecnici e i Servizi territoriali delle Agenzie di
  cui all'articolo 03 al fine di evitare sovrapposizioni e
  conflittualità negli interventi e di raggiungere il maggior
  rapporto costi/benefici dei medesimi";
        al comma 2, lettera  e),  sostituire le parole da
  "comuni" fino alla fine della lettera con le seguenti: "e
  delle comunità montane da parte dei dipartimenti tecnici
  provinciali o subprovinciali e dei servizi territoriali";
        al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  "Le Agenzie collaborano altresì con il Ministero
  dell'ambiente, con il Ministero della sanità e gli altri
  ministeri interessati, nonché con gli enti e gli istituti
  nazionali e internazionali deputati alle attività svolte dai
  Dipartimenti tecnici e dai Servizi territoriali nelle forme e
  con le modalità definite dalle regioni";
        sostituire il comma 6 con il seguente: "L'articolo 7
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito
  dal seguente:
                          Art.  7.
                (Dipartimenti di prevenzione).
      1.  Al fine di assicurare indirizzi omogenei alla
  prevenzione, vigilanza e controllo e pervenire ad una idonea
  dotazione di personale su tutto il territorio regionale,
  nonché di rendere complessivamente più efficaci gli
  interventi, le regioni riorganizzano gli attuali servizi delle
  unità sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli
  articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
  fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre
  autorità, in un apposito Dipartimento per la prevenzione
  sanitaria, articolato almeno nei seguenti servizi:
        1) igiene degli alimenti e della nutrizione;
        2) medicina del lavoro;
 
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        3) sicurezza degli ambienti confinati di vita e di
  lavoro;
        4) igiene e sanità pubblica;
        5) epidemiologia ambientale;
        6) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
  funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
  commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
  di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli
  allevamenti e delle produzioni zootecniche.
    I servizi veterinari si avvalgono anche delle prestazioni e
  della collaborazione tecnica degli istituti zooprofilattici
  sperimentali.  La programmazione regionale individua le
  modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di
  prevenzione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e i
  Dipartimenti tecnici provinciali e subprovinciali delle
  Agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 2 ottobre
  1993, n. 395, per il coordinamento delle attività di sanità
  pubblica veterinaria.
    2.  Ai dipartimenti di prevenzione di cui al presente
  articolo è attribuita autonomia economico-finanziaria con
  contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità
  sanitaria locale e le altre attribuzioni previste per gli
  ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera ai
  sensi dell'articolo 4, comma 9.
    3.  Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per
  assicurare l'uniforme attuazione delle normative comunitarie e
  degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero
  della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano che si avvale, per gli aspetti di
  competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli
  istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA, degli istituti
  zooprofilattici, nonché dell'Agenzia nazionale per la
  protezione dell'ambiente e delle Agenzie regionali di cui al
  decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395.
    4.  I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione e la
  provincia autonoma, acquisiscono dall'Istituto superiore per
  la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi
  per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti
  di lavoro".
      all'articolo 04:
      sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8;
      all'articolo 1- quinquies:
      sopprimere il secondo periodo del comma 1.
 
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