Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15504
DDL3193-0006
Relazione Camera n. 3193-A (DDL11-3193-A)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3193A. TESTIPDL
...C3193A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 9 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3193A ZZ11 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
      "Art. 01. -  (Attività tecnico-scientifiche per
  la protezione dell'ambiente). -  1.  Ai fini del presente
  decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
  dell'ambiente consistono:
        a)  nella collaborazione alla promozione della
  ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di
  inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle
  forme di tutela degli ecosistemi;
        b)  nella raccolta sistematica, anche
  informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i
  dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la
  realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio
  ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
        c)  nella elaborazione di dati e di informazioni
  di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
  dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei
  programmi di divulgazione e formazione in materia
  ambientale;
        d)  nella formulazione alle autorità
  amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri
  concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze
  inquinanti; gli  standard  di qualità dell'aria, delle
  risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le
  norme di campionamento e di analisi dei limiti di
  accettabilità e degli  standard  di qualità; le
  metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
  il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
  rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e
  il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette,
  dell'ambiente marino e costiero;
        e)  nella cooperazione con l'Agenzia europea
  dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità
  europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
  internazionali operanti nel settore della salvaguardia
  ambientale;
        f)  nella promozione della ricerca e della
  diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
  prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
  anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
  concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
  all'attività di  auditing  in campo ambientale;
        g)  nella verifica della congruità e della
  efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia
  ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica,
  che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
  leggi vigenti in campo ambientale;
 
                              Pag. 10
 
        h)  nei controlli di fattori fisici, chimici e
  biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
  del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
        i)  nella valutazione e nella prevenzione dei
  rischi rilevanti connessi ad attività produttive;
        l)  nei controlli delle attività connesse all'uso
  pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di
  protezione dalle radiazioni;
        m)  negli studi e nelle attività
  tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto
  ambientale.
      2.  Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
  e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione
  vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene
  degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro
  e di igiene e sanità pubblica.
      Art. 02. -  (Funzioni amministrative delle
  province). -  1.  In attuazione dell'articolo 14 della legge
  8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a
  decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, le funzioni amministrative
  di interesse provinciale di controllo ambientale nelle materie
  di cui all'articolo 01, comma 1, lettera  h),  ferme
  restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle
  regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
  assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o
  alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della
  potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.
      2.  Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
  le province si avvalgono dei Dipartimenti tecnici provinciali
  o subprovinciali di cui all'articolo 03, concorrendo alle
  relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
  stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le
  regioni.
      3.  Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa
  prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
  provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto alla organica
  ricomposizione in capo alle province delle funzioni
  amministrative di controllo ambientale di cui all'articolo 14
  della stessa legge.
      Art. 03. -  (Agenzie regionali e delle province
  autonome). -  1.  Per lo svolgimento delle attività di
  interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, e delle
  ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di
  controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni
  e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
  regioni e province autonome con proprie leggi, entro
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
  di conversione del presente decreto, istituiscono
  rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, articolate in
  Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o
  subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione,
  la vigilanza e il controllo, assicurando loro autonomia
  tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse
  finanziarie.
 
                              Pag. 11
 
      2.  Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
  all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo,
  nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione
  tecnica e di organico, le regioni e le province autonome
  provvedono:
          a)  a definire l'organizzazione dell'Agenzia;
          b)  a definire l'ambito territoriale, provinciale
  o subprovinciale, dei Dipartimenti tecnici dell'Agenzia e ad
  attribuire a tali Dipartimenti le funzioni, il personale, i
  beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione
  finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione,
  organizzando di conseguenza le strutture e le funzioni di tali
  Dipartimenti;
          c)  ad organizzare in appositi Servizi
  territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo,
  il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle
  unità sanitarie locali, in particolare adibiti alla
  prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli degli ambienti di
  vita e di lavoro, trasferendo tali Servizi, con la relativa
  dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma,
  l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità
  sanitaria locale;
          d)  a riorganizzare di conseguenza i restanti
  servizi delle unità sanitarie locali, prevedendo modalità di
  coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
  attività fra Servizi territoriali per la prevenzione, la
  vigilanza ed il controllo dell'Agenzia e servizi delle unità
  sanitarie locali e prevedendo altresì che le unità sanitarie
  locali, se necessario per lo svolgimento delle proprie
  funzioni, possano avvalersi dei Dipartimenti tecnici
  provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali per la
  prevenzione, la vigilanza ed il controllo;
          e)  a stabilire le modalità di consulenza e di
  supporto all'azione dei comuni da parte dei Dipartimenti
  tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi
  territoriali dell'Agenzia.
      3.  Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
  all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico
  in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
  3.
      4.  In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente
  articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in
  godimento.
      5.  L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 502, è abrogato.
      Art. 04. -  (Contributi ambientali). -  1.  E'
  istituito il contributo per l'istruttoria delle autorizzazioni
  previste dalla legislazione vigente nelle materie di cui
  all'articolo 01, comma 1, lettere  h), i)  ed  m),  al
  cui pagamento sono tenuti i soggetti richiedenti le
  autorizzazioni medesime.
      2.  Nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera
  h),  il contributo di cui al comma 1 del presente
  articolo è determinato
 
                              Pag. 12
 
  dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in una
  misura compresa tra un minimo di lire 100 mila ed un massimo
  di lire un milione, tenendo conto anche del numero e della
  complessità delle autorizzazioni da rilasciare.  Nelle materie
  di cui all'articolo 01, comma 1, lettere  i)  ed  m),
  il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è
  determinato dalle regioni e dalle province autonome in misura
  tale da coprire integralmente i costi.
      3.  Il contributo di cui al comma 1 è riscosso, all'atto
  della pronuncia sull'istanza, dall'ente competente al rilascio
  dell'autorizzazione.
      4.  E' istituito a favore delle province il contributo per
  i controlli ambientali nelle materie di cui all'articolo 01,
  comma 1, lettera  h),  al cui pagamento sono tenuti i
  soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'attività soggetta
  al controllo o che sono titolari dell'autorizzazione medesima
  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto.
      5.  Per gli anni 1994, 1995 e 1996, il contributo di cui
  al comma 4 è determinato annualmente in misura compresa tra un
  minimo di lire 100 mila e un massimo di lire 5 milioni.
      6.  Il contributo di cui al comma 4 è determinato con
  delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di
  ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.  In prima
  applicazione, il termine per l'adozione della delibera è
  fissato al 15 gennaio 1994.  Il contributo è iscritto a ruolo
  nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della
  provincia nei termini e secondo le modalità che saranno
  stabiliti con deliberazione provinciale.
      7.  E' istituita a favore delle province, a titolo di
  contributo per i controlli ambientali, un'addizionale alle
  tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione e
  alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  La
  giunta provinciale determina l'ammontare di tale addizionale
  in una misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
  10 per cento delle citate tariffe e tassa.
      8.  Il contributo di cui al comma 7 è versato
  trimestralmente alle province dal comune o dal gestore dei
  servizi di cui al medesimo comma.
      9.  Le regioni e le province autonome, le province e gli
  enti di cui al comma 2 istituiscono nei propri bilanci
  appositi fondi cui affluiscono i proventi dei contributi di
  cui al presente articolo.  Tali fondi devono essere utilizzati
  esclusivamente per il finanziamento delle attività relative al
  rilascio delle autorizzazioni e ai controlli ambientali.
      10.  A decorrere dalla data di istituzione dei contributi
  ambientali di cui al presente articolo è soppresso il tributo
  provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
  protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  A decorrere
  dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 15 del
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133".
 
                              Pag. 13
 
      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      "Art. 1. -  (Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente). -  1.  E' istituita l'Agenzia nazionale per
  la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
        a)  le attività tecnico-scientifiche di cui
  all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
        b)  le attività di indirizzo e coordinamento
  tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
  allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
  metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
  spettanti;
        c)  le attività di controllo ambientale di cui
  all'articolo 01, comma 1, lettera  h),  ai fini
  dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei
  casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
  349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
        d)  le attività di consulenza e supporto
  tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite
  convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
      2.  L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli
  elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le
  elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
  sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
  della legge 8 luglio 1986, n. 349.
      3.  L'ANPA stipula con le regioni e con le province
  autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che
  prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche
  delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare
  sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento
  delle sue funzioni.
      4.  L'ANPA, sulla base di indicazioni espresse dal
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
  stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le
  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita
  convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca,
  finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che
  l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai
  sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera  a),  della legge
  25 agosto 1991, n. 282.  Per la medesima finalità l'ANPA
  stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca
  pubblici e privati.
      5.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
  autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
  società per azioni operanti in regime di concessione
  esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
  ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le
  prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue
  funzioni.
      6.  L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
  Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
  della propria attività.  Nell'ambito di tale programma il
  comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano
  di lavoro.
      7.  L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
 
                              Pag. 14
 
      Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
  organismi operanti nel settore ambientale). -  1.  In sede di
  riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche
  al riordino delle commissioni e dei comitati
  tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
  tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
  del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente
  trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato
  presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle
  corrispondenti risorse finanziarie.
      2.  I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
  al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma
  continuano a prestare la propria attività nell'ambito
  dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino
  alla scadenza dell'incarico.  Qualora siano appartenenti al
  personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici,
  anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono
  inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
      3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, del
  presente decreto, le iniziative adottate in attuazione
  dell'articolo 18, comma 1, lettera  e),  della legge 11
  marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
  monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono
  trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il
  medesimo regolamento.  Le risorse stanziate dall'articolo 18,
  comma 1, lettera  e),  della citata legge n. 67 del 1988,
  e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le
  finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente
  trasferite all'ANPA.  E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
  dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.  Restano
  ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
  nazionali.
      4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  regolamento di cui all'articolo 1- ter,  comma 5, del
  presente decreto, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18
  marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991,
  n. 282.  A decorrere dalla stessa data la Direzione per la
  sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
  (ENEADISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni
  tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA
  secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.
      5.  Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
  presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio anche in conto residui.
      Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
  nazionale per la protezione dell'ambiente). -  1.  L'ANPA ha
  personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del
  Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei
  conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
  Stato.
      2.  Sono organi dell'ANPA:
        a)  il comitato amministrativo, composto di tre
  membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e
  adeguata esperienza nei
 
                              Pag. 15
 
  settori di competenza dell'Agenzia, designati dal Ministro
  dell'ambiente.  In sede di prima applicazione il comitato
  amministrativo è integrato da due membri, di cui uno in
  rappresentanza dell'ENEADISP, designati dal consiglio di
  amministrazione dell'ENEA.  Il comitato amministrativo,
  nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno
  il presidente;
        b)  il direttore, che ne ha la legale
  rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione
  scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'ambiente.  Il direttore dura in carica cinque anni e può
  essere confermato per una sola volta;
        c)  il collegio dei revisori dei conti, composto
  di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro del tesoro.
      3.  Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo,
  del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti
  sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro del tesoro.
      4.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
  parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i
  poteri e le funzioni dei suoi organi.  Con la medesima
  procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
      5.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto, con
  regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la
  funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità
  dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative.  Il
  regolamento definisce altresì la dotazione organica
  dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al
  presente decreto.
      6.  I regolamenti interni sono approvati dal comitato
  amministrativo dell'ANPA.
      Art. 1- quater. - (Disposizioni concernenti il
  personale dell'ANPA). -  1.  La dotazione organica dell'ANPA
  è definita ai sensi dell'articolo 1 ter,  comma 5.
      2.  Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede,
  nell'ordine:
        a)  mediante l'inquadramento del personale
  trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis,  commi 1 e 4, e
  del comma 3 del presente articolo;
        b)  mediante le procedure di mobilità e
  concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29;
 
                              Pag. 16
 
        c)  mediante l'inquadramento del personale che ne
  faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis,  comma 2.
      3.  Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
  anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA
  diverso da quello di cui all'articolo 1- bis,  comma 4.
  Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
  apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati,
  provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a
  domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti
  economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di
  sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
  sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre
  amministrazioni pubbliche.  L'ANPA può inoltre avvalersi di
  personale dipendente da altre amministrazioni e da enti
  pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in
  deroga ai rispettivi ordinamenti.
      4.  Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
  comma 2, lettere  a)  e  c),  e al comma 3 sono
  corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
  amministrazioni e degli enti di provenienza e le
  corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.
  In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono
  essere reintegrate.
      5.  Fino alla attuazione delle disposizioni di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi
  del comma 2, lettere  a)  e  c),  e del comma 3 del
  presente articolo compete il trattamento giuridico ed
  economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli
  organismi di provenienza.  Il Ministro del tesoro è autorizzato
  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
      Art. 1- quinquies. - (Disposizioni sul personale
  ispettivo). -  1.  Nell'espletamento delle funzioni di
  controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il
  personale ispettivo dell'ANPA e delle Agenzie di cui
  all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di
  attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti
  necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.  Tale
  personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato
  dall'Agenzia di appartenenza e riveste la qualifica di
  ufficiale di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento
  delle funzioni ispettive.
      2.  Al fine di conferire carattere di unitarietà ed
  organicità alla vigilanza e ai controlli in materia
  ambientale, le funzioni assegnate al personale ispettivo di
  cui al comma 1 del presente articolo sostituiscono le funzioni
  riservate dalla legislazione vigente nelle materie di cui
  all'articolo 01 comma 1, lettere  h)  e  i),  al
  personale ispettivo di altri istituti ed enti pubblici".
      L'articolo 2 è soppresso.
 
                              Pag. 17
 
      Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 2- bis. - (Norma transitoria). -  1.  Al
  fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
  di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di
  cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
  833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data
  di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
  materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
  enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
  tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
  o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1.  Fino alla
  medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui
  all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di
  laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro
  dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto.  A tal fine le province stipulano con i
  medesimi laboratori apposite convenzioni avvalendosi delle
  risorse finanziarie di cui all'articolo 04.
      Art. 2- ter. - (Disposizioni finanziarie). -
  1.  Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per
  l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente
  decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli
  1- bis  e 1- quater,  comma 4, è assegnato all'Agenzia
  un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno
  1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995.  Al relativo
  onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
  proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.  Il
  Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3193-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3193 TOTPAG=0021 TOTDOC=0010 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDC PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=319300A00 FASCIDC=11DDL3193 A SORTNAV=0319300A000 00000 ZZDDLC3193A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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