| All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - (Attività tecnico-scientifiche per
la protezione dell'ambiente). - 1. Ai fini del presente
decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse
all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell'ambiente consistono:
a) nella collaborazione alla promozione della
ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di
inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle
forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche
informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i
dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la
realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio
ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni
di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato
dell'ambiente, nella verifica e nella validazione dei
programmi di divulgazione e formazione in materia
ambientale;
d) nella formulazione alle autorità
amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri
concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze
inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle
risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le
norme di campionamento e di analisi dei limiti di
accettabilità e degli standard di qualità; le
metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per
il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di
rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e
il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette,
dell'ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l'Agenzia europea
dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni
internazionali operanti nel settore della salvaguardia
ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale
anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla
concessione del marchio CEE di qualità ecologica e
all'attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della
efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia
ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica,
che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle
leggi vigenti in campo ambientale;
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h) nei controlli di fattori fisici, chimici e
biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e
del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
i) nella valutazione e nella prevenzione dei
rischi rilevanti connessi ad attività produttive;
l) nei controlli delle attività connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di
protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività
tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto
ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo
e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione
vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene
degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro
e di igiene e sanità pubblica.
Art. 02. - (Funzioni amministrative delle
province). - 1. In attuazione dell'articolo 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni amministrative
di interesse provinciale di controllo ambientale nelle materie
di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), ferme
restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o
alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della
potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
le province si avvalgono dei Dipartimenti tecnici provinciali
o subprovinciali di cui all'articolo 03, concorrendo alle
relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri
stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le
regioni.
3. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa
prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto alla organica
ricomposizione in capo alle province delle funzioni
amministrative di controllo ambientale di cui all'articolo 14
della stessa legge.
Art. 03. - (Agenzie regionali e delle province
autonome). - 1. Per lo svolgimento delle attività di
interesse regionale di cui all'articolo 01, comma 1, e delle
ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di
controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
regioni e province autonome con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, istituiscono
rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, articolate in
Dipartimenti tecnici operanti su base provinciale o
subprovinciale ed in Servizi territoriali per la prevenzione,
la vigilanza e il controllo, assicurando loro autonomia
tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse
finanziarie.
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2. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei
all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo,
nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione
tecnica e di organico, le regioni e le province autonome
provvedono:
a) a definire l'organizzazione dell'Agenzia;
b) a definire l'ambito territoriale, provinciale
o subprovinciale, dei Dipartimenti tecnici dell'Agenzia e ad
attribuire a tali Dipartimenti le funzioni, il personale, i
beni immobili e mobili, le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione,
organizzando di conseguenza le strutture e le funzioni di tali
Dipartimenti;
c) ad organizzare in appositi Servizi
territoriali per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo,
il personale, i laboratori e le attrezzature dei servizi delle
unità sanitarie locali, in particolare adibiti alla
prevenzione, alla vigilanza ed ai controlli degli ambienti di
vita e di lavoro, trasferendo tali Servizi, con la relativa
dotazione finanziaria, all'Agenzia, assicurandone, di norma,
l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità
sanitaria locale;
d) a riorganizzare di conseguenza i restanti
servizi delle unità sanitarie locali, prevedendo modalità di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
attività fra Servizi territoriali per la prevenzione, la
vigilanza ed il controllo dell'Agenzia e servizi delle unità
sanitarie locali e prevedendo altresì che le unità sanitarie
locali, se necessario per lo svolgimento delle proprie
funzioni, possano avvalersi dei Dipartimenti tecnici
provinciali o subprovinciali e dei Servizi territoriali per la
prevenzione, la vigilanza ed il controllo;
e) a stabilire le modalità di consulenza e di
supporto all'azione dei comuni da parte dei Dipartimenti
tecnici provinciali o subprovinciali e dei Servizi
territoriali dell'Agenzia.
3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico
in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma
3.
4. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente
articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in
godimento.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, è abrogato.
Art. 04. - (Contributi ambientali). - 1. E'
istituito il contributo per l'istruttoria delle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente nelle materie di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere h), i) ed m), al
cui pagamento sono tenuti i soggetti richiedenti le
autorizzazioni medesime.
2. Nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera
h), il contributo di cui al comma 1 del presente
articolo è determinato
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dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in una
misura compresa tra un minimo di lire 100 mila ed un massimo
di lire un milione, tenendo conto anche del numero e della
complessità delle autorizzazioni da rilasciare. Nelle materie
di cui all'articolo 01, comma 1, lettere i) ed m),
il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è
determinato dalle regioni e dalle province autonome in misura
tale da coprire integralmente i costi.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riscosso, all'atto
della pronuncia sull'istanza, dall'ente competente al rilascio
dell'autorizzazione.
4. E' istituito a favore delle province il contributo per
i controlli ambientali nelle materie di cui all'articolo 01,
comma 1, lettera h), al cui pagamento sono tenuti i
soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'attività soggetta
al controllo o che sono titolari dell'autorizzazione medesima
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Per gli anni 1994, 1995 e 1996, il contributo di cui
al comma 4 è determinato annualmente in misura compresa tra un
minimo di lire 100 mila e un massimo di lire 5 milioni.
6. Il contributo di cui al comma 4 è determinato con
delibera della giunta provinciale da adottare entro il mese di
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo. In prima
applicazione, il termine per l'adozione della delibera è
fissato al 15 gennaio 1994. Il contributo è iscritto a ruolo
nei confronti dei titolari di autorizzazione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ed è versato direttamente alla tesoreria della
provincia nei termini e secondo le modalità che saranno
stabiliti con deliberazione provinciale.
7. E' istituita a favore delle province, a titolo di
contributo per i controlli ambientali, un'addizionale alle
tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione e
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La
giunta provinciale determina l'ammontare di tale addizionale
in una misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
10 per cento delle citate tariffe e tassa.
8. Il contributo di cui al comma 7 è versato
trimestralmente alle province dal comune o dal gestore dei
servizi di cui al medesimo comma.
9. Le regioni e le province autonome, le province e gli
enti di cui al comma 2 istituiscono nei propri bilanci
appositi fondi cui affluiscono i proventi dei contributi di
cui al presente articolo. Tali fondi devono essere utilizzati
esclusivamente per il finanziamento delle attività relative al
rilascio delle autorizzazioni e ai controlli ambientali.
10. A decorrere dalla data di istituzione dei contributi
ambientali di cui al presente articolo è soppresso il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. A decorrere
dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133".
Pag. 13
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui
all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento
tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03
allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse
spettanti;
c) le attività di controllo ambientale di cui
all'articolo 01, comma 1, lettera h), ai fini
dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei
casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
d) le attività di consulenza e supporto
tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite
convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli
elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le
elaborazioni utili per la predisposizione della relazione
sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che
prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche
delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare
sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento
delle sue funzioni.
4. L'ANPA, sulla base di indicazioni espresse dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita
convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca,
finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che
l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge
25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA
stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca
pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le
società per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le
prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue
funzioni.
6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del
Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale
della propria attività. Nell'ambito di tale programma il
comitato amministrativo dell'Agenzia adotta ogni anno il piano
di lavoro.
7. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".
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Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1- bis. - (Disposizioni concernenti
organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente
trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle
corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma
continuano a prestare la propria attività nell'ambito
dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino
alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al
personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici,
anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono
inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, del
presente decreto, le iniziative adottate in attuazione
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11
marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono
trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il
medesimo regolamento. Le risorse stanziate dall'articolo 18,
comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988,
e dall'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le
finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente
trasferite all'ANPA. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1- ter, comma 5, del
presente decreto, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18
marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991,
n. 282. A decorrere dalla stessa data la Direzione per la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEADISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni
tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA
secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.
5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
Art. 1- ter. - (Ordinamento dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). - 1. L'ANPA ha
personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei
conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
2. Sono organi dell'ANPA:
a) il comitato amministrativo, composto di tre
membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e
adeguata esperienza nei
Pag. 15
settori di competenza dell'Agenzia, designati dal Ministro
dell'ambiente. In sede di prima applicazione il comitato
amministrativo è integrato da due membri, di cui uno in
rappresentanza dell'ENEADISP, designati dal consiglio di
amministrazione dell'ENEA. Il comitato amministrativo,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno
il presidente;
b) il direttore, che ne ha la legale
rappresentanza, scelto tra persone di adeguata qualificazione
scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può
essere confermato per una sola volta;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto
di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro.
3. Gli emolumenti dei membri del comitato amministrativo,
del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti
sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro del tesoro.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i
poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima
procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la
funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità
dell'organizzazione dell'Agenzia in strutture operative. Il
regolamento definisce altresì la dotazione organica
dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al
presente decreto.
6. I regolamenti interni sono approvati dal comitato
amministrativo dell'ANPA.
Art. 1- quater. - (Disposizioni concernenti il
personale dell'ANPA). - 1. La dotazione organica dell'ANPA
è definita ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 5.
2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede,
nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 1- bis, commi 1 e 4, e
del comma 3 del presente articolo;
b) mediante le procedure di mobilità e
concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
Pag. 16
c) mediante l'inquadramento del personale che ne
faccia domanda ai sensi dell'articolo 1- bis, comma 2.
3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento,
anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA
diverso da quello di cui all'articolo 1- bis, comma 4.
Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante
apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati,
provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a
domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti
economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di
sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre
amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di
personale dipendente da altre amministrazioni e da enti
pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in
deroga ai rispettivi ordinamenti.
4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle
amministrazioni e degli enti di provenienza e le
corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA.
In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono
essere reintegrate.
5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi
del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del
presente articolo compete il trattamento giuridico ed
economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli
organismi di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 1- quinquies. - (Disposizioni sul personale
ispettivo). - 1. Nell'espletamento delle funzioni di
controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il
personale ispettivo dell'ANPA e delle Agenzie di cui
all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di
attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'Agenzia di appartenenza e riveste la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento
delle funzioni ispettive.
2. Al fine di conferire carattere di unitarietà ed
organicità alla vigilanza e ai controlli in materia
ambientale, le funzioni assegnate al personale ispettivo di
cui al comma 1 del presente articolo sostituiscono le funzioni
riservate dalla legislazione vigente nelle materie di cui
all'articolo 01 comma 1, lettere h) e i), al
personale ispettivo di altri istituti ed enti pubblici".
L'articolo 2 è soppresso.
Pag. 17
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2- bis. - (Norma transitoria). - 1. Al
fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni
di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di
cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in
materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli
enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività
tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali
o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1. Fino alla
medesima data, per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 02, le province possono avvalersi anche di
laboratori pubblici o privati abilitati dal Ministro
dell'ambiente con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. A tal fine le province stipulano con i
medesimi laboratori apposite convenzioni avvalendosi delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 04.
Art. 2- ter. - (Disposizioni finanziarie). -
1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per
l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente
decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli
1- bis e 1- quater, comma 4, è assegnato all'Agenzia
un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno
1994 e di lire 9.650 milioni per l'anno 1995. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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