| (Formazione e aggiornamento del personale).
1. Al fine di garantire la formazione permanente in
servizio per tutto il personale della scuola dell'infanzia, i
comuni e i competenti organi decentrati dell'amministrazione
scolastica, anche congiuntamente, predispongono ed attuano
annualmente corsi di aggiornamento.
2. I coordinatori psico-pedagogici e didattici curano
l'attuazione dei piani di aggiornamento nonché le forme di
auto aggiornamento e curano altresì la diffusione delle
informazioni e delle conoscenze fra tutto il personale e,
tramite apposite iniziative, fra le famiglie, le altre
istituzioni educative presenti nel territorio e l'intera
comunità.
3. All'inizio dell'anno scolastico un congruo periodo di
tempo è dedicato alla programmazione collegiale. Le iniziative
di aggiornamento potranno svolgersi sia in tale periodo sia
nel corso dell'anno.
4. Nel quadro della programmazione degli interventi di
aggiornamento e di formazione, i competenti organi comunali e
statali possono concedere al personale interessato il distacco
dal servizio per partecipare ad attività di aggiornamento e
formazione, sulla base di specifici progetti promossi dalle
università e da enti pubblici e privati di ricerca
educativo-didattica.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, con la
collaborazione delle università, degli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRSSAE) e
degli istituti di ricerca educativo-didattica presenti nelle
regioni, attua un piano straordinario di aggiornamento per
tutto il personale delle scuole dell'infanzia pubbliche e
convenzionate, in relazione al nuovo ordinamento e ai nuovi
orientamenti programmatici della scuola dell'infanzia.
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Capo IV.
PROGRAMMAZIONE
E FINANZIAMENTO
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