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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15510
DDL3194-0002
Progetto di legge Camera n. 3194 - testo presentato - (DDL11-3194)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3194. TESTIPDL
...C3194.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3194 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge,
  recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria",
  reitera il decretolegge 6 agosto 1993, n. 279, decaduto per
  mancata conversione nel termine costituzionale, con un nuovo
  testo che tiene conto degli emendamenti approvati dalla XII
  Commissione permanente della Camera dei deputati e delle
  indicazioni emerse in
  sede di esame parlamentare del disegno di legge di
  conversione del predetto decretolegge (atto Camera n.
  3052).
    In relazione alle esigenze emerse nella fase di attuazione
  del programma di costruzioni e ristrutturazione di posti letto
  di malattie infettive, previsto dalla legge 5 giugno 1990, n.
  135, concernente interventi urgenti per la prevenzione e la
  lotta contro
 
                               Pag. 2
 
  l'AIDS, si è ritenuto indispensabile, ai fini di garantire
  l'accelerazione dell'attività di realizzazione degli
  interventi, affidare direttamente alle regioni e alle
  università degli studi con policlinici a gestione diretta,
  nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico la prosecuzione del programma di costruzioni e
  ristrutturazioni delle opere che l'articolo 1 della citata
  legge n. 135 del 1990 riserva alla competenza centralizzata
  del Ministero della sanità.
    Conseguentemente, per effetto del predetto trasferimento di
  competenza gestionale, è stata prevista la cessazione di
  efficacia delle convenzioni a suo tempo stipulate nelle forme
  e ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 135
  del 1990 dal Ministero della sanità con le concessionarie di
  servizi, ferma in ogni caso la possibilità per le regioni, le
  univesità e gli istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico di continuare ad avvalersi, a titolo facoltativo,
  dell'opera delle stesse concessionarie (articolo 1).
    Con gli articoli 2 e 3 vengono disciplinate le conferenze
  regionali, da attuarsi
  ad iniziativa delle regioni e delle province autonome e le
  connesse procedure di attuazione demandate direttamente alle
  stesse amministrazioni regionali.
    L'articolo 4 stabilisce una nuova procedura, a partire
  dalla data del 30 novembre 1993, per l'attuazione del piano
  decennale dell'edilizia sanitaria e delle residenze per
  anziani.  Essa è basata sul tentativo di dare un massimo di
  responsabilità alle regioni, le quali dovranno assicurarsi e
  certificare che i singoli progetti proposti al CIPE per il
  finanziamento abbiano le caratteristiche della esecutività,
  rispondendo agli  standard  nazionali, e che risultino
  funzionali.
    L'articolo 5 prevede alcune deroghe alla normativa di cui
  alla legge 24 marzo 1989, n. 122, concernente gli spazi
  destinati a parcheggio ed a quella del 1939 relativa alle
  costruzioni ospedaliere, deroghe indispensabili per consentire
  una effettiva accelerazione degli interventi.
    Il provvedimento non comporta alcun onere di spesa per
  l'erario.
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3194 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3194 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0002 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=319400 00 FASCIDC=11DDL3194 SORTNAV=0319400 000 00000 ZZDDLC3194 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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