| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge,
recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria",
reitera il decretolegge 6 agosto 1993, n. 279, decaduto per
mancata conversione nel termine costituzionale, con un nuovo
testo che tiene conto degli emendamenti approvati dalla XII
Commissione permanente della Camera dei deputati e delle
indicazioni emerse in
sede di esame parlamentare del disegno di legge di
conversione del predetto decretolegge (atto Camera n.
3052).
In relazione alle esigenze emerse nella fase di attuazione
del programma di costruzioni e ristrutturazione di posti letto
di malattie infettive, previsto dalla legge 5 giugno 1990, n.
135, concernente interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro
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l'AIDS, si è ritenuto indispensabile, ai fini di garantire
l'accelerazione dell'attività di realizzazione degli
interventi, affidare direttamente alle regioni e alle
università degli studi con policlinici a gestione diretta,
nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico la prosecuzione del programma di costruzioni e
ristrutturazioni delle opere che l'articolo 1 della citata
legge n. 135 del 1990 riserva alla competenza centralizzata
del Ministero della sanità.
Conseguentemente, per effetto del predetto trasferimento di
competenza gestionale, è stata prevista la cessazione di
efficacia delle convenzioni a suo tempo stipulate nelle forme
e ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge n. 135
del 1990 dal Ministero della sanità con le concessionarie di
servizi, ferma in ogni caso la possibilità per le regioni, le
univesità e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di continuare ad avvalersi, a titolo facoltativo,
dell'opera delle stesse concessionarie (articolo 1).
Con gli articoli 2 e 3 vengono disciplinate le conferenze
regionali, da attuarsi
ad iniziativa delle regioni e delle province autonome e le
connesse procedure di attuazione demandate direttamente alle
stesse amministrazioni regionali.
L'articolo 4 stabilisce una nuova procedura, a partire
dalla data del 30 novembre 1993, per l'attuazione del piano
decennale dell'edilizia sanitaria e delle residenze per
anziani. Essa è basata sul tentativo di dare un massimo di
responsabilità alle regioni, le quali dovranno assicurarsi e
certificare che i singoli progetti proposti al CIPE per il
finanziamento abbiano le caratteristiche della esecutività,
rispondendo agli standard nazionali, e che risultino
funzionali.
L'articolo 5 prevede alcune deroghe alla normativa di cui
alla legge 24 marzo 1989, n. 122, concernente gli spazi
destinati a parcheggio ed a quella del 1939 relativa alle
costruzioni ospedaliere, deroghe indispensabili per consentire
una effettiva accelerazione degli interventi.
Il provvedimento non comporta alcun onere di spesa per
l'erario.
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