| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1993,
n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia
sanitaria.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 agosto 1993, n.
279.
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Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993.
Disposizioni in materia dl edilizia sanitaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in
materia di edilizia sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e
gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
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