| 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal
Ministero della sanità con le concessionarie di servizi,
individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione
del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie
sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle
conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5
giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi
corrispettivi previsti dalle converzioni.
2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è
affidata direttamente alle regioni, alle università degli
studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla
base del piano di intervento già approvato, di cui alle
delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991
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e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle
regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto
obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le
regioni apportano gli aggiorriamenti utili al pieno
conseguimento degli obiettivi in esso indicati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro della sanità provvede a
trasmettere alle regioni, alle università degli studi con
policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i
programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti
esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui
all'articolo 20, cornma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste,
previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a
qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque
essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi
oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una
valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare
sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.
Nella prosecuzione del programma le regioni, le Università
degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono
avvalersi delle concessionarie di cui al comma 1 per la
realizzazione dell'opera o di parte di essa, ridefinendo i
contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative
competenze economiche e garantendo comunque il rispetto dei
tempi programmati.
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