| 1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della
legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dalle regioni o
dalle province autonomie di Trento e di Bolzano. Restano
valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della
sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. In assenza di unanirnità delle conferenze regionali,
il Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio
dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3,
comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di
interventi ritenuti insopprimibili.
| |