| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, è inserito il seguente:
"5- bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già
esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i
quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti
organi regionali, i quali accertano che la progettazione
esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a
definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i
particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera;
essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi
agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della
sanità. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui
all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per
il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti di
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle
normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono
dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso".
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, le rispettive
competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di
valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai
sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, è soppresso.
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