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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1552
DDL0355-0017
Progetto di legge Camera n. 355 - testo presentato - (DDL11-355)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C355. TESTIPDL
...C355.
...PROPOSTA DI LEGGE - Capo I. FINALITA'
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC355 ZZ11 ZZPD ZZPR
              (Programmazione degli interventi).
      1.  I comuni, nell'ambito della programmazione
  territoriale, di concerto con gli organi decentrati
  dell'amministrazione scolastica, acquisiti i pareri dei
  consigli scolastici distrettuali, elaborano il piano triennale
  per il riordino e lo sviluppo della scuola dell'infanzia.
    2.  Il piano dovrà contenere l'analisi della situazione
  delle scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle convenzionate
  di cui all'articolo 9, le eventuali proposte di modifica della
  gestione delle scuole pubbliche nonché le proposte di nuove
  istituzioni.
    3.  Le regioni, sulla base dei piani predisposti dai comuni
  e tenendo conto dell'obbiettivo prioritario del riequilibrio
  territoriale, elaborano il piano regionale triennale da
  trasmettere al Ministero della pubblica istruzione.
    4.  I piani triennali dei comuni e delle regioni sono
  aggiornati annualmente.
    5.  Sulla base delle proposte regionali il Ministero della
  pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei
  finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
  a),  tenendo conto della consistenza del personale e del
  numero delle sezioni funzionanti.  Tale ripartizione è
  annualmente allegata allo stato di previsione del Ministero
  della pubblica istruzione; i piani regionali sono trasmessi
  per conoscenza al Parlamento.
    6.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
  decreto, provvede alla ripartizione e alla assegnazione dei
  finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
  b),  previo parere della Conferenza permanente per i
  rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
  e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
  1988, n. 400.
 
                              Pag. 17
 
    7.  L'organico del personale docente statale potrà essere
  diminuito solo con apposita legge.  Alla sua distribuzione sul
  piano provinciale provvede il Ministro della pubblica
  istruzione sulla base dei piani triennali approvati dalle
  regioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  a).  Tale
  distribuzione avviene contestualmente alla destinazione delle
  nuove dotazioni organiche eventualmente attribuite ogni anno
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro della pubblica istruzione.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-355 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0355 TOTPAG=0019 TOTDOC=0019 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=005 PAGFIN=0017 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=035500 00 FASCIDC=11DDL0355 SORTNAV=0035500 000 00000 ZZDDLC355 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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