| (Programmazione degli interventi).
1. I comuni, nell'ambito della programmazione
territoriale, di concerto con gli organi decentrati
dell'amministrazione scolastica, acquisiti i pareri dei
consigli scolastici distrettuali, elaborano il piano triennale
per il riordino e lo sviluppo della scuola dell'infanzia.
2. Il piano dovrà contenere l'analisi della situazione
delle scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle convenzionate
di cui all'articolo 9, le eventuali proposte di modifica della
gestione delle scuole pubbliche nonché le proposte di nuove
istituzioni.
3. Le regioni, sulla base dei piani predisposti dai comuni
e tenendo conto dell'obbiettivo prioritario del riequilibrio
territoriale, elaborano il piano regionale triennale da
trasmettere al Ministero della pubblica istruzione.
4. I piani triennali dei comuni e delle regioni sono
aggiornati annualmente.
5. Sulla base delle proposte regionali il Ministero della
pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei
finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), tenendo conto della consistenza del personale e del
numero delle sezioni funzionanti. Tale ripartizione è
annualmente allegata allo stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione; i piani regionali sono trasmessi
per conoscenza al Parlamento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, provvede alla ripartizione e alla assegnazione dei
finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
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7. L'organico del personale docente statale potrà essere
diminuito solo con apposita legge. Alla sua distribuzione sul
piano provinciale provvede il Ministro della pubblica
istruzione sulla base dei piani triennali approvati dalle
regioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Tale
distribuzione avviene contestualmente alla destinazione delle
nuove dotazioni organiche eventualmente attribuite ogni anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione.
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