| All'articolo 4:
al comma 1, al capoverso, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "Inoltre al fine di evitare
sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali
verificano la coerenza con l'attuale programmazione
sanitaria.";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di
residenze sanitarie assistenziali per persone con
handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non
assistibili a domicilio, né nelle strutture di cui
all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 19
marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità
complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni
possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di
interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge
n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal
programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3
agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201
del 29 agosto 1990.";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Le regioni programmano gli interventi
nell'ambito delle quote di finanziamento del programma
previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi,
le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o
comunque tutte le opere che garantiscano una concreta,
immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori,
anche per lotti funzionali.".
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