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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15522
DDL3194-0005
Relazione Camera n. 3194-A (DDL11-3194-A)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3194A. TESTIPDL
...C3194A.
...Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993. Disposizioni in materia dl edilizia sanitaria.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3194A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
  cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal
  Ministero della sanità con le concessionarie di servizi,
  individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione
  del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere
  previste dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della
  legge 5 giugno 1990, n. 135.  In ogni caso le concessionarie
  sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle
  conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5
  giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi
  corrispettivi previsti dalle converzioni.
      2.  La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è
  affidata direttamente alle regioni, alle università degli
  studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti
  di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla
  base del piano di intervento già approvato, di cui alle
  delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei
 
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  successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle
  regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto
  obiettivo AIDS (1994-1996).  Nell'ambito del programma le
  regioni apportano gli aggiorriamenti utili al pieno
  conseguimento degli obiettivi in esso indicati.
      3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto il Ministro della sanità provvede a
  trasmettere alle regioni, alle università degli studi con
  policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di
  ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i
  programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti
  esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui
  all'articolo 20, cornma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
  al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste,
  previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
  dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a
  qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque
  essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi
  oneri di realizzo.  Nella stessa sede si procederà anche ad una
  valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare
  sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.
  Nella prosecuzione del programma le regioni, le Università
  degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli
  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono
  avvalersi delle concessionarie di cui al comma 1 per la
  realizzazione dell'opera o di parte di essa, ridefinendo i
  contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative
  competenze economiche e garantendo comunque il rispetto dei
  tempi programmati.
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3194-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3194 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=019 PAGFIN=0005 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=319400A00 FASCIDC=11DDL3194 A SORTNAV=0319400A000 00000 ZZDDLC3194A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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