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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15525
DDL3194-0008
Relazione Camera n. 3194-A (DDL11-3194-A)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C3194A. TESTIPDL
...C3194A.
...Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993. Disposizioni in materia dl edilizia sanitaria.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3194A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo
  1988, n. 67, è inserito il seguente:
      "5- bis.  Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
  attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
  esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già
  esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli
  investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i
  quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
  presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
  legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti
  organi regionali, i quali accertano che la progettazione
  esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a
  definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i
  particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera;
  essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi
  agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della
  sanità.  Le regioni, le province autonome e gli enti di cui
  all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
  412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per
  il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti di
  approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
  dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle
  normative nazionali e regionali sugli  standards
  ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono
  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
  funzionali dello stesso".
      2.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11
  marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, le rispettive
  competenze sono trasferite alle regioni.  Il Nucleo di
  valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai
  sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
  n. 67, è soppresso.
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3194-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3194 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=024 PAGFIN=0006 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=319400A00 FASCIDC=11DDL3194 A SORTNAV=0319400A000 00000 ZZDDLC3194A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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