| (Finanziamenti).
1. Le scuole pubbliche dell'infanzia sono finanziate:
a) con gli stanziamenti iscritti ai capitoli di
spesa per le scuole statali dell'infanzia previsti nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
b) con un fondo nazionale alimentato da un apposito
capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da ripartirsi
regionalmente per le spese per il personale della scuole
comunali dell'infanzia e per gli altri oneri cui i comuni sono
obbligati in base all'articolo 6;
c) con concessione ai comuni di mutui relativi
all'edilizia scolastica da parte della Cassa depositi e
prestiti.
2. Alle scuole convenzionate gestite da associazioni, enti
ed altri soggetti privati si provvede esclusivamente con
l'apposito capitolo di spesa istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo
9.
3. I capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione relativi al personale e al
funzionamento delle scuole dell'infanzia statali, di cui al
comma 1, lettera a), sono incrementati rispettivamente
di 100 e di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993,
1994 e 1995.
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4. Al fondo nazionale di cui al comma 1, lettera b),
sono assegnati 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995.
5. La Cassa depostiti e prestiti è autorizzata a concedere,
sulla base dei piani regionali esecutivi, mutui ai comuni per
un ammontare complessivo di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1993, 1994 e 1995.
6. Agli oneri previsti dai commi 3, 4 e 5, valutati in 220
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4005
nello stato di previsione del Ministero della difesa per
l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e
1995.
7. Agli oneri previsti dal comma 2, valutati in 70, 75 e 80
miliardi di lire rispettivamente per il 1993, il 1994 e 1995,
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
1461 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli
anni 1994 e 1995.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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