Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1554
DDL0355-0019
Progetto di legge Camera n. 355 - testo presentato - (DDL11-355)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C355. TESTIPDL
...C355.
...PROPOSTA DI LEGGE - Capo I. FINALITA'
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC355 ZZ11 ZZPD ZZPR
                 (Norme finali e abrogative).
      1.  I docenti della scuola dell'infanzia devono essere in
  possesso del diploma di laurea ai sensi della legge 19
  novembre 1990, n. 341.  Tale disposizione non si applica ai
  docenti già in servizio in possesso del solo diploma
  magistrale.
    2.  I docenti delle scuole pubbliche dell'infanzia in
  possesso del diploma di laurea, in servizio da almeno cinque
  anni, hanno diritto a partecipare ai concorsi per direttore
  didattico.  Essi hanno titolo, altresì, per svolgere la
  funzione di coordinatori psico-pedagogici e didattici di cui
  all'articolo 13.
    3.  Il personale docente e non docente in servizio nelle
  scuole dell'infanzia comunali conserva la dipendenza giuridica
  ed economica dai comuni.
 
                              Pag. 19
 
    4.  Il personale non docente in servizio nelle scuole
  dell'infanzia statali è trasferito nei ruoli del Ministero
  della pubblica istruzione.
    5.  Le scuole dell'infanzia dipendenti da altri enti
  pubblici sono trasferite, con i relativi finanziamenti, ai
  comuni territorialmente competenti.
    6.  Sono abrogati:
        a)  l'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n.
  1014;
        b)  l'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n.
  1073;
        c)  la legge 18 marzo 1968, n. 444.
    7.  Le disposizioni di cui al testo unico approvato con
  regio-decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al regolamento
  generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con
  regio-decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in quanto compatibili,
  si applicano alle scuole dell'infanzia gestite da
  associazioni, enti ed altri soggetti privati.
    8.  Sono fatte salve le attribuzioni spettanti alle regioni
  a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di
  Bolzano in materia di funzionamento della scuola pubblica
  dell'infanzia.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-355 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0355 TOTPAG=0019 TOTDOC=0019 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=023 PAGFIN=0019 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=035500 00 FASCIDC=11DDL0355 SORTNAV=0035500 000 00000 ZZDDLC355 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati