| (Norme finali e abrogative).
1. I docenti della scuola dell'infanzia devono essere in
possesso del diploma di laurea ai sensi della legge 19
novembre 1990, n. 341. Tale disposizione non si applica ai
docenti già in servizio in possesso del solo diploma
magistrale.
2. I docenti delle scuole pubbliche dell'infanzia in
possesso del diploma di laurea, in servizio da almeno cinque
anni, hanno diritto a partecipare ai concorsi per direttore
didattico. Essi hanno titolo, altresì, per svolgere la
funzione di coordinatori psico-pedagogici e didattici di cui
all'articolo 13.
3. Il personale docente e non docente in servizio nelle
scuole dell'infanzia comunali conserva la dipendenza giuridica
ed economica dai comuni.
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4. Il personale non docente in servizio nelle scuole
dell'infanzia statali è trasferito nei ruoli del Ministero
della pubblica istruzione.
5. Le scuole dell'infanzia dipendenti da altri enti
pubblici sono trasferite, con i relativi finanziamenti, ai
comuni territorialmente competenti.
6. Sono abrogati:
a) l'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n.
1014;
b) l'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n.
1073;
c) la legge 18 marzo 1968, n. 444.
7. Le disposizioni di cui al testo unico approvato con
regio-decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al regolamento
generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con
regio-decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in quanto compatibili,
si applicano alle scuole dell'infanzia gestite da
associazioni, enti ed altri soggetti privati.
8. Sono fatte salve le attribuzioni spettanti alle regioni
a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di
Bolzano in materia di funzionamento della scuola pubblica
dell'infanzia.
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