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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15551
DDL3196-0006
Progetto di legge Camera n. 3196 - testo presentato - (DDL11-3196)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C3196. TESTIPDL
...C3196.
...Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993. (*) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3196 ZZ11 ZZDL ZZPR
            (Programmi di investimento 19931995).
      1.  Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla
  normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei
  singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne
  l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure
  applicabili.  Il CIPE, nello stesso termine, ha facoltà di
  deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti
  giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
  per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata
  avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di
  destinare le somme disponibili ad opere affidabili per
  l'esecuzione entro 90 giorni dalla delibera CIPE, con priorità
  per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo
  1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236.  Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di
  massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio
  1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e
  territoriali della spesa inizialmente prevista.
  ------------
     (*) Vedi anche il successivo avviso di  Errata
  Corrige  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 240
  del 12 ottobre 1993.
 
                              Pag. 12
 
      2.  Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono
  trasmesse alle Camere.  In apposita sezione della relazione al
  disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica
  indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993
  e per il triennio 1993-1995 in esecuzione del presente
  decreto.
      3.  Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1
  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
  assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai
  pertinenti capitoli di spesa.
      4.  I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo
  3 aprile 1993, n.96, sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta,
  sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della
  legge 19 dicembre 1992, n.488, una indagine sullo stato di
  attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e
  nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica
  quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e
  materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà
  comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione
  economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma
  9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488.  In tal
  caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai
  sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n.2248,
  allegato F".
      "3.  Qualora gli interventi in corso risultino, alla data
  del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il
  commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e
  della programmazione economica, che provvede ai sensi del
  comma 1".
      5.  All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
  dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      "6- bis.  Per la realizzazione di opere
  immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di
  cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o
  consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e
  non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti
  locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa
  conclusione di un contratto di programma con organismi
  finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme
  occorrenti.  Al rimborso delle anticipazioni si provvede
  attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da
  stabilire in conformità ai criteri di cui al presente
  articolo.  Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo
  scopo uno schema di contratto tipo".
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3196 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3196 TOTPAG=0024 TOTDOC=0021 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=021 PAGFIN=0012 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=319600 00 FASCIDC=11DDL3196 SORTNAV=0319600 000 00000 ZZDDLC3196 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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