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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15557
DDL3196-0012
Progetto di legge Camera n. 3196 - testo presentato - (DDL11-3196)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C3196. TESTIPDL
...C3196.
...Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993. (*) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Pag. 18 Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3196 ZZ11 ZZDL ZZPR
            (Edilizia sovvenzionata e agevolata).
      1.  I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
  1992, n.179, sono sostituiti dai seguenti:
      "7.  Il presidente della giunta regionale può promuovere
  una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
  legge 7 agosto 1990, n.241, trascorsi trenta giorni dalla data
  di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione
  degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori
  sul Bollettino ufficiale.
      8.  Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e
  agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci
  mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di
  localizzazione sul Bollettino ufficiale,  il presidente
  della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi,
  un commissario  ad acta  che provvede entro sessanta
  giorni.
      8- bis.  Decorso il termine di sessanta giorni di cui
  al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni,
  ridetermina la localizzazione degli interventi e
  l'individuazione di soggetti attuatori.  Qualora la regione non
  provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
  competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi
  dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli
  interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
  pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di
  diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire
  tra le regioni".
      2.  Il segretariato generale del CER comunica al
  presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto, le
  informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad
  individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia
  residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella
  programmazione e nella realizzazione degli interventi.
      3.  Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8- bis
  dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.179, come
  modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
  anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e
  i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto.
      4.  Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito
  delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non
  inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle
  baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in
  via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi
  straordinari.  Le regioni provvedono contemporaneamente alle
  assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche
  e degli altri locali anzidetti.
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3196 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3196 TOTPAG=0024 TOTDOC=0021 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=001 PAGFIN=0018 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=319600 00 FASCIDC=11DDL3196 SORTNAV=0319600 000 00000 ZZDDLC3196 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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