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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1556
DDL0360-0002
Progetto di legge Camera n. 360 - testo presentato - (DDL11-360)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C360. TESTIPDL
...C360.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC360 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  L'opportunità di ampliare la
  disciplina sulla tutela delle lavoratrici madri nei confronti
  delle donne assunte con contratto di lavoro a durata
  determinata oltre le ipotesi contemplate dall'articolo 17
  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è evidenziata dalla
  sempre maggiore diffusione di tale tipo di rapporto di lavoro,
  risultante dalle scelte legislative operate nel recente
  periodo (dalle "punte stagionali", ai contratti di formazione
  e lavoro, nonché le ulteriori ipotesi di contratto a termine
  individuate nei contratti collettivi in relazione al disposto
  dell'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.
  56, e da ultimo anche la promozione verso il contratto di
  apprendistato).
    Anche nel settore pubblico, nonostante le maggiori
  restrizioni, resta comunque un ambito di diffusione di tale
  tipo di contratto (e solo di recente le sezioni unite unite
  della Cassazione - sentenza n. 1315 del 22 febbraio 1990 -
  hanno riconosciuto anche alle dipendenti pubbliche il diritto
  di avvalersi della tutela di cui all'articolo 17, secondo
  comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204).
    Le condizioni storiche e sociali attuali sono quindi
  profondamente mutate rispetto a quelle che caratterizzavano il
  periodo in cui fu emanata la norma in oggetto, e
  giustificavano le restrizioni ivi previste.
    Appare dunque indispensabile prevedere e regolamentare
  l'estensione del
 
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  diritto all'indennità giornaliera di maternità ai sensi
  dell'articolo 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971,
  n. 1204, anche nei confronti delle lavoratrici attualmente
  escluse ai sensi del citato articolo 17.  Tale diritto viene
  pertanto esteso nell'ipotesi di rapporto di lavoro, anche se
  già esaurito, che sia durato almeno 78 giorni nei dodici mesi
  precedenti l'inizio del periodo.
    Altrettanto importante è l'estensione della tutela nei
  confronti delle lavoratrici che siano sospese oppure assenti
  senza diritto alla retribuzione, come nel caso di aspettative
  per cariche sindacali oppure per cariche elettive, oltre i
  casi già previsti dal citato articolo 17.
    L'estensione dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,
  n. 903, relativo alla tutela nell'ipotesi di adozione, e alle
  correlative ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio,
  secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale,
  risponde al principio di equiparazione di tale situazione alla
  maternità naturale.
    2.  Inoltre sembra opportuno prevedere il diritto alla
  proroga del termine finale del rapporto, in caso di
  lavoratrice assunta con contratto di formazione e lavoro
  oppure di apprendistato, qualora l'assenza obbligatoria per
  maternità superi tale
  termine.  Allo stato attuale, solo un parere espresso dal
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale (messaggio
  telex del 13 aprile 1986) consente alle lavoratrici assunte
  con contratto di formazione e lavoro di prolungare il rapporto
  ma esclusivamente nell'ambito della durata massima dei 24 mesi
  già stabilita dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
  n. 863, articolo 3.  Tale orientamento, pur assicurando una
  parziale tutela, resta irrazionale sotto il profilo della
  disparità di trattamento nei confronti delle ipotesi di
  superamento dei 24 mesi, nonché sotto il profilo della
  finalità tipica del contratto, volto, come pure quello di
  apprendistato, a garantire il risultato della formazione
  effettiva.  Di conseguenza si prevede la proroga del contratto
  per la durata dell'assenza obbligatoria.
    3.  E' sembrato opportuno, altresì, estendere alle
  lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente proposta la
  disciplina relativa all'interruzione volontaria o terapeutica
  della gravidanza, già prevista dall'articolo 20 della legge n.
  1204 del 1971 e dall'articolo 12 del decreto del Presidente
  della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
 
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