| Onorevoli Colleghi! -- 1. L'opportunità di ampliare la
disciplina sulla tutela delle lavoratrici madri nei confronti
delle donne assunte con contratto di lavoro a durata
determinata oltre le ipotesi contemplate dall'articolo 17
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è evidenziata dalla
sempre maggiore diffusione di tale tipo di rapporto di lavoro,
risultante dalle scelte legislative operate nel recente
periodo (dalle "punte stagionali", ai contratti di formazione
e lavoro, nonché le ulteriori ipotesi di contratto a termine
individuate nei contratti collettivi in relazione al disposto
dell'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e da ultimo anche la promozione verso il contratto di
apprendistato).
Anche nel settore pubblico, nonostante le maggiori
restrizioni, resta comunque un ambito di diffusione di tale
tipo di contratto (e solo di recente le sezioni unite unite
della Cassazione - sentenza n. 1315 del 22 febbraio 1990 -
hanno riconosciuto anche alle dipendenti pubbliche il diritto
di avvalersi della tutela di cui all'articolo 17, secondo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204).
Le condizioni storiche e sociali attuali sono quindi
profondamente mutate rispetto a quelle che caratterizzavano il
periodo in cui fu emanata la norma in oggetto, e
giustificavano le restrizioni ivi previste.
Appare dunque indispensabile prevedere e regolamentare
l'estensione del
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diritto all'indennità giornaliera di maternità ai sensi
dell'articolo 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, anche nei confronti delle lavoratrici attualmente
escluse ai sensi del citato articolo 17. Tale diritto viene
pertanto esteso nell'ipotesi di rapporto di lavoro, anche se
già esaurito, che sia durato almeno 78 giorni nei dodici mesi
precedenti l'inizio del periodo.
Altrettanto importante è l'estensione della tutela nei
confronti delle lavoratrici che siano sospese oppure assenti
senza diritto alla retribuzione, come nel caso di aspettative
per cariche sindacali oppure per cariche elettive, oltre i
casi già previsti dal citato articolo 17.
L'estensione dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, relativo alla tutela nell'ipotesi di adozione, e alle
correlative ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio,
secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale,
risponde al principio di equiparazione di tale situazione alla
maternità naturale.
2. Inoltre sembra opportuno prevedere il diritto alla
proroga del termine finale del rapporto, in caso di
lavoratrice assunta con contratto di formazione e lavoro
oppure di apprendistato, qualora l'assenza obbligatoria per
maternità superi tale
termine. Allo stato attuale, solo un parere espresso dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (messaggio
telex del 13 aprile 1986) consente alle lavoratrici assunte
con contratto di formazione e lavoro di prolungare il rapporto
ma esclusivamente nell'ambito della durata massima dei 24 mesi
già stabilita dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, articolo 3. Tale orientamento, pur assicurando una
parziale tutela, resta irrazionale sotto il profilo della
disparità di trattamento nei confronti delle ipotesi di
superamento dei 24 mesi, nonché sotto il profilo della
finalità tipica del contratto, volto, come pure quello di
apprendistato, a garantire il risultato della formazione
effettiva. Di conseguenza si prevede la proroga del contratto
per la durata dell'assenza obbligatoria.
3. E' sembrato opportuno, altresì, estendere alle
lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente proposta la
disciplina relativa all'interruzione volontaria o terapeutica
della gravidanza, già prevista dall'articolo 20 della legge n.
1204 del 1971 e dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
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