Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15569
DDL3196-0003
Relazione Camera n. 3196-A (DDL11-3196-A)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3196A. TESTIPDL
...C3196A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3196A ZZ11 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1:
        il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche
  mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa
  vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli
  progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne
  l'attuazione.  Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella
  determinazione delle priorità, del grado di effettiva
  esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti
  urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi
  per la funzionalità di opere esistenti e non completate.  Il
  CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di
  deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti
  giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
  per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata
  avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di
  destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle
  destinate ad interventi di tutela ambientale di cui
  all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere
  affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla
  data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle
  dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1,
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle
  aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre
  1993.  Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di
  massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio
  1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e
  territoriali della spesa inizialmente prevista";
          al comma 4, capoverso 1, le parole:  "30 settembre
  1993"  sono sostituite dalle seguenti:  "30 novembre 1993
  e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in
  corso alla medesima data".
      All'articolo 2:
        al comma 2, la lettera  a)  è sostituita dalla
  seguente:
        "a)  alla liquidazione del saldo dei contributi
  concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico
  approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché
  alla liquidazione dell'aggiornamento
 
                               Pag. 4
 
  dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo
  39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in
  entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i
  livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei
  contributi";
        al comma 4, dopo le parole:  "sostenere per
  l'esproprio"  sono inserite le seguenti:  "nonché per le
  relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
        al comma 6, terzo periodo, le parole:  "e privato"
  sono soppresse;
        al comma 7, capoverso, le parole:  "proprio
  decreto"  sono sostituite dalle seguenti:  "propria
  disposizione";
        il comma 11 è sostituito dal seguente:
      "11.  Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni
  statali relative a tutte le operazioni e le procedure
  necessarie di frazionamento ed accatastamento con
  presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di
  voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i
  lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti
  assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone
  della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del
  gennaio 1968.  Sono altresì trasferite alla Regione siciliana
  le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche
  relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata
  nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di
  norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge
  27 marzo 1987, n. 120".
      All'articolo 3:
        al comma 1, la cifra:  "2,50"  è sostituita dalla
  seguente:  "3".
        L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      "Art. 4. -  (Procedure per il rilascio delle
  concessioni edilizie). -  1.  In assenza di legislazione
  regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo
  ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.
  241.
      2.  Al momento della presentazione della domanda di
  concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
  al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
  di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
  241.
      3.  Entro sessanta giorni dalla presentazione della
  domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura
  l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non
  abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione
  edilizia comunale la relazione per il parere di competenza.  Il
  termine di cui al presente comma può essere interrotto una
  sola volta se il responsabile del procedimento chiede
 
                               Pag. 5
 
  all'interessato un'integrazione della documentazione da
  allegare alla domanda di concessione.  Tale termine decorre
  nuovamente per intero dalla data della presentazione della
  documentazione integrativa.
      4.  La commissione edilizia comunale deve esprimersi nei
  termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza,
  entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
  3, in ordine agli aspetti di propria competenza.  Decorso il
  termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      5.  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui
  al comma 4, il responsabile del procedimento formula una
  motivata proposta all'autorità competente ad emanare il
  provvedimento.
      6.  Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta
  giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
  Di esso è data immediata notizia all'interessato.
      7.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6,
  l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale
  giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
  può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal
  ricevimento della richiesta.
      8.  Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui
  al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto
  competente alla adozione del provvedimento rispondono per i
  danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e
  l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta
  regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri
  sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina
  entro i trenta giorni successivi un commissario  ad acta
  che, nel termine perentorio di sessanta giorni, adotta il
  provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto
  amministrativo abilitativo alla edificazione.  Gli oneri
  finanziari relativi all'attività del commissario di cui al
  presente comma sono a carico del comune interessato.
      9.  Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di
  accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione,
  con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del
  procedimento ed al sindaco.
      10.  I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei
  certificati di abitabilità e di agibilità, estesi
  all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono
  eseguiti dagli uffici comunali.  In caso di inadempienza
  protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere
  sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta
  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sotto la propria
  responsabilità da un professionista abilitato".
        All'articolo 5:
        al comma 1, le parole:  "31 dicembre 1993"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "31 dicembre 1994".
        L'articolo 6 è soppresso.
 
                               Pag. 6
 
      All'articolo 7:
        al comma 1, capoverso 8, le parole:  "della delibera
  regionale di localizzazione"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "del provvedimento regionale di individuazione
  dei soggetti attuatori";
        al comma 3, le parole:  "sono ridotti alla metà e
  decorrono  dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto"  sono sostituite dalle seguenti:  "decorrono
  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto".
        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
      "Art. 7- bis. - (Pareri regionali su progetti di
  opere pubbliche). -  1.  La regione è tenuta ad esprimere
  entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri
  sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di
  organi regionali.  Qualora la regione e i comitati tecnici
  regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per
  il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un
  commissario  ad acta  con il compito di sostituire gli
  organi regionali nel rilascio dei relativi pareri".
      All'articolo 8:
        al comma 2, le parole:  "dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto";
        al comma 4, le parole:  "dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto",  sono sostituite dalle
  seguenti:  "dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto".
          L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      "Art. 9. -  (Nuovi contributi in materia
  edilizia). -  1.  I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963,
  n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a
  parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di
  recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da
  imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i
  soggetti suddetti.
      2.  Il contributo concesso non può superare il 30 per
  cento del costo convenzionale degli interventi di recupero
  edilizio; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a
  lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a dodici
  anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3, 4,
  5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n.
  179.
    3.  Il CER determina modalità e criteri generali per la
  concessione dei contributi e per il loro rimborso".
 
                               Pag. 7
 
      All'articolo 10:
        è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "2- bis.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
        "2.  I fondi a valere sull'articolo 4- bis  del
  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto
  delle somme globalmente occorrenti alla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre
  1993, n. 398, per far fronte agli oneri derivanti dai
  provvedimenti regionali di programmazione di interventi di
  edilizia agevolata ed al netto di quelle necessarie per il
  pagamento dei maggiori oneri, quantificati da ciascuna
  regione, sono destinati dalle regioni stesse alla
  realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli
  indirizzi fissati dal CIPE e dal CER ai sensi della presente
  legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole
  annualità dei limiti di impegno complessivi.  Le somme
  disponibili al 31 dicembre 1991 ai sensi del presente comma
  sono destinate dalle regioni stesse prioritariamente, e fino
  al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo
  16 della presente legge.  I fondi di cui al citato articolo
  4- bis  sono erogati qualunque sia la destinazione
  originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa
  a disposizione"".
      All'articolo 11:
        il comma 4 è sostituito dal seguente:
      "4.  Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero
  urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di
  programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142".
        All'articolo 12:
        al comma 1, capoverso, le parole:  "assegnando un
  congruo termine per l'inizio dei lavori."  sono sostituite
  dalle seguenti:  "fissando in dodici mesi il termine massimo
  per l'inizio dei lavori.";
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      "2.  All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "6- bis.  Gli interventi previsti dai programmi
  triennali sono di norma attuati in forma integrata e
  coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di
  programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142"";
 
                               Pag. 8
 
     il comma 3 è sostituito dal seguente:
      "3.  All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "6- bis.  In attesa dell'approvazione del piano di
  bacino, le Autorità di bacino, tramite il comitato
  istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare
  riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
  corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle
  lettere  b), c), f), l)  ed  m)  del comma 3.  Le
  misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e
  restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e
  comunque per un periodo non superiore a tre anni.  In caso di
  mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni,
  delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e
  qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il
  Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere
  entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima,
  adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
  provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di
  opere, di lavori o di attività antropiche, dandone
  comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.  Se
  la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente
  comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro
  dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro
  competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure
  necessarie per assicurare l'adempimento.  Se permane la
  necessità di un intervento cautelare per evitare un grave
  danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con
  il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare
  di cui al presente comma.
      6- ter.  I piani di bacino idrografico possono essere
  redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
  relativi a settori funzionali che in ogni caso devono
  costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
  contenuti di cui al comma 3.  Deve comunque essere garantita la
  considerazione sistemica del territorio e devono essere
  disposte, ai sensi del comma 6- bis,  le opportune misure
  inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora
  compiutamente disciplinati"";
        al comma 8, dopo le parole:  "le somme"  sono
  inserite le seguenti:  "di parte corrente";
        sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "8- bis.  Le somme trasferite nell'anno 1991 ai
  segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo
  nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di
  previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
  possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
      8- ter.  Le somme di cui all'autorizzazione di spesa
  disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
  n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono
  comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al
  personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo
  nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le
  condizioni in base alla normativa generale vigente in materia
  per i
 
                               Pag. 9
 
  dipendenti dello Stato, nonché del trattamento
  economico per prestazioni di lavoro straordinario, da
  autorizzare con le procedure previste dalle norme generali
  vigenti in materia.
      8- quater.  Al fine di garantire la funzionalità
  delle Autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio
  delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi
  del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può
  bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale
  dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per
  la copertura e nei limiti delle piante organiche come
  determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto
  1990, n. 253.  Alla copertura degli organici può farsi altresì
  luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle Autorità del
  personale attualmente in servizio presso le medesime Autorità
  di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori
  ruolo, e comunque mediante processi di mobilità.  Al relativo
  onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire
  2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a
  decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
  1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      8- quinquies.  Le regioni iscrivono le somme loro
  attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7
  agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e
  trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al
  Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli
  impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle
  attività intraprese".
      All'articolo 13:
      al comma 1, dopo le parole:  "commissario  ad
  acta "  sono inserite le seguenti:  ", che esercita i
  poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di
  nomina.  Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme
  le competenze degli enti competenti in via ordinaria".
        al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole:
  "Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già
  destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai
  sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.  A tal
  fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai
  pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del
  tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente".
        All'articolo 14:
        al comma 1, le parole:  "anche in relazione"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "in relazione";
          al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:
  "entro il 28 febbraio 1994";
 
                              Pag. 10
 
        il comma 5 è sostituito dal seguente:
      "5.  Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in
  pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono
  autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento
  dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei
  relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel
  limite di 200 miliardi di lire".
        Al titolo, le parole:  "a sostegno dell'occupazione"
  sono sostituite dalle seguenti:  "ed il sostegno
  dell'occupazione".
 
DATA=931005 FASCID=DDL11-3196-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3196 TOTPAG=0024 TOTDOC=0020 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=319600A00 FASCIDC=11DDL3196 A SORTNAV=0319600A000 00000 ZZDDLC3196A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati