| All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche
mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa
vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli
progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne
l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella
determinazione delle priorità, del grado di effettiva
esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti
urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi
per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il
CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di
deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti
giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata
avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di
destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle
destinate ad interventi di tutela ambientale di cui
all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere
affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla
data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle
dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle
aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre
1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di
massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio
1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e
territoriali della spesa inizialmente prevista";
al comma 4, capoverso 1, le parole: "30 settembre
1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993
e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in
corso alla medesima data".
All'articolo 2:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché
alla liquidazione dell'aggiornamento
Pag. 4
dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo
39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in
entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i
livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei
contributi";
al comma 4, dopo le parole: "sostenere per
l'esproprio" sono inserite le seguenti: "nonché per le
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
al comma 6, terzo periodo, le parole: "e privato"
sono soppresse;
al comma 7, capoverso, le parole: "proprio
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "propria
disposizione";
il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni
statali relative a tutte le operazioni e le procedure
necessarie di frazionamento ed accatastamento con
presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di
voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i
lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti
assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone
della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del
gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla Regione siciliana
le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche
relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata
nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di
norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge
27 marzo 1987, n. 120".
All'articolo 3:
al comma 1, la cifra: "2,50" è sostituita dalla
seguente: "3".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle
concessioni edilizie). - 1. In assenza di legislazione
regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo
ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non
abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione
edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il
termine di cui al presente comma può essere interrotto una
sola volta se il responsabile del procedimento chiede
Pag. 5
all'interessato un'integrazione della documentazione da
allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre
nuovamente per intero dalla data della presentazione della
documentazione integrativa.
4. La commissione edilizia comunale deve esprimersi nei
termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il
termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 4, il responsabile del procedimento formula una
motivata proposta all'autorità competente ad emanare il
provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
Di esso è data immediata notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6,
l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui
al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto
competente alla adozione del provvedimento rispondono per i
danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e
l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri
sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina
entro i trenta giorni successivi un commissario ad acta
che, nel termine perentorio di sessanta giorni, adotta il
provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto
amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri
finanziari relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di
accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione,
con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del
procedimento ed al sindaco.
10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei
certificati di abitabilità e di agibilità, estesi
all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono
eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza
protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere
sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sotto la propria
responsabilità da un professionista abilitato".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".
L'articolo 6 è soppresso.
Pag. 6
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 8, le parole: "della delibera
regionale di localizzazione" sono sostituite dalle
seguenti: "del provvedimento regionale di individuazione
dei soggetti attuatori";
al comma 3, le parole: "sono ridotti alla metà e
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7- bis. - (Pareri regionali su progetti di
opere pubbliche). - 1. La regione è tenuta ad esprimere
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri
sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di
organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici
regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per
il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un
commissario ad acta con il compito di sostituire gli
organi regionali nel rilascio dei relativi pareri".
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto";
al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in
vigore del presente decreto", sono sostituite dalle
seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Nuovi contributi in materia
edilizia). - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a
parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di
recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da
imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i
soggetti suddetti.
2. Il contributo concesso non può superare il 30 per
cento del costo convenzionale degli interventi di recupero
edilizio; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a
lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a dodici
anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3, 4,
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
3. Il CER determina modalità e criteri generali per la
concessione dei contributi e per il loro rimborso".
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All'articolo 10:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
"2. I fondi a valere sull'articolo 4- bis del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto
delle somme globalmente occorrenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, per far fronte agli oneri derivanti dai
provvedimenti regionali di programmazione di interventi di
edilizia agevolata ed al netto di quelle necessarie per il
pagamento dei maggiori oneri, quantificati da ciascuna
regione, sono destinati dalle regioni stesse alla
realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli
indirizzi fissati dal CIPE e dal CER ai sensi della presente
legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole
annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme
disponibili al 31 dicembre 1991 ai sensi del presente comma
sono destinate dalle regioni stesse prioritariamente, e fino
al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo
16 della presente legge. I fondi di cui al citato articolo
4- bis sono erogati qualunque sia la destinazione
originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa
a disposizione"".
All'articolo 11:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero
urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142".
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso, le parole: "assegnando un
congruo termine per l'inizio dei lavori." sono sostituite
dalle seguenti: "fissando in dodici mesi il termine massimo
per l'inizio dei lavori.";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6- bis. Gli interventi previsti dai programmi
triennali sono di norma attuati in forma integrata e
coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142"";
Pag. 8
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6- bis. In attesa dell'approvazione del piano di
bacino, le Autorità di bacino, tramite il comitato
istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle
lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e
restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di
mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni,
delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e
qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il
Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere
entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima,
adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure
provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di
opere, di lavori o di attività antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se
la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente
comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro
dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure
necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la
necessità di un intervento cautelare per evitare un grave
danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare
di cui al presente comma.
6- ter. I piani di bacino idrografico possono essere
redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso devono
costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la
considerazione sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 6- bis, le opportune misure
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati"";
al comma 8, dopo le parole: "le somme" sono
inserite le seguenti: "di parte corrente";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8- bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai
segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8- ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa
disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono
comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al
personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo
nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le
condizioni in base alla normativa generale vigente in materia
per i
Pag. 9
dipendenti dello Stato, nonché del trattamento
economico per prestazioni di lavoro straordinario, da
autorizzare con le procedure previste dalle norme generali
vigenti in materia.
8- quater. Al fine di garantire la funzionalità
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio
delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi
del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può
bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale
dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per
la copertura e nei limiti delle piante organiche come
determinate dall'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì
luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle Autorità del
personale attualmente in servizio presso le medesime Autorità
di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori
ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo
onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire
2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a
decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
8- quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro
attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 7
agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e
trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al
Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli
impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle
attività intraprese".
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: "commissario ad
acta " sono inserite le seguenti: ", che esercita i
poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di
nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme
le competenze degli enti competenti in via ordinaria".
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già
destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal
fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del
tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente".
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: "anche in relazione" sono
sostituite dalle seguenti: "in relazione";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:
"entro il 28 febbraio 1994";
Pag. 10
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in
pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono
autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento
dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei
relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel
limite di 200 miliardi di lire".
Al titolo, le parole: "a sostegno dell'occupazione"
sono sostituite dalle seguenti: "ed il sostegno
dell'occupazione".
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