| (Finalità).
1. Le lavoratrici che all'inizio dell'assenza
obbligatoria siano sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione o abbiano prestato attività lavorativa
nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a durata
determinata per almeno settantotto giorni nei dodici mesi
precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i
contributi previdenziali, sono ammesse al godimento
dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, qualora non versino in
una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima
legge.
2. L'ente previdenziale provvede all'accertamento del
diritto all'erogazione dell'indennità nelle misure previste
dall'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
3. L'indennità è calcolata nella misura dell'80 per cento
della retribuzione media percepita durante il periodo di
lavoro.
4. Alle lavoratrici di cui al comma 1 si estende altresì la
disciplina di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903.
| |