| (Termini e modalità della domanda).
1. Le lavoratrici aventi diritto all'indennità
giornaliera di maternità, ai sensi dell'articolo 1,
presentano, a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta
giorni dal parto, apposita domanda in carta libera all'ente
previdenziale allegando certificato medico comprovante la data
di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché
la dichiarazione
Pag. 4
redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di
maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 29
dicembre 1987, n. 546.
2. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche
nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
terapeutici.
| |