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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15588
DDL3197-0002
Progetto di legge Camera n. 3197 - testo presentato - (DDL11-3197)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3197. TESTIPDL
...C3197.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3197 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge,
  recante misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti,
  reitera il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, decaduto per
  mancata conversione in legge nei termini costituzionali, con
  un nuovo testo che tiene anche conto delle indicazioni emerse
  in sede di esame parlamentare del disegno di legge di
  conversione del predetto decreto-legge (atto Camera n. 3054).
  L'articolo 1 affronta alcuni problemi connessi all'attuazione
  della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cosiddetta "legge
  Tognoli"), in materia di parcheggi.
    Al riguardo, si ricorda che il Ministro per i problemi
  delle aree urbane, nell'ultima relazione sullo stato di
  attuazione della legge n. 122 del 1989, trasmessa al
  Parlamento in adempimento di quanto previsto dall'articolo 28
  della legge stessa (vedi
 
                               Pag. 2
 
  Doc. CXIX, n. 1), aveva evidenziato le difficoltà applicative
  della normativa ed aveva suggerito alcune modifiche alla
  stessa.
    A ciò deve aggiungersi che la legge di riforma delle
  autonomie locali, integrata sul punto dall'articolo 12 della
  legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha previsto la possibilità per
  i comuni di affidare l'esercizio dei servizi pubblici e la
  realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento
  del servizio a società per azioni, anche a prevalente
  partecipazione privata.
    Le nuove previsioni legislative, prevedendo una formula
  organizzatoria che supera sia la realizzazione diretta da
  parte dei comuni sia la realizzazione mediante affidamento in
  concessione, hanno notevolmente modificato il quadro di
  riferimento delineato nella legge n. 122 del 1989, per cui
  appare assolutamente prioritario procedere ad un adeguamento
  della stessa.
    A tal fine il comma 1 dell'articolo 1 prevede che il
  Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il
  Ministro del tesoro, adegui le procedure di attuazione e le
  forme di finanziamento e definisca i requisiti che i soggetti
  interessati debbono possedere ai fini della ammissione ai
  contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.
    Nei commi successivi si dettano, invece, misure volte a
  favorire la realizzazione di parcheggi privati sia per
  recuperare gli  standard  urbanistici previsti dalla legge
  17 agosto 1942, n. 1150, negli immobili già esistenti, sia per
  consentire la realizzazione di ulteriori strutture destinate
  ad uso di parcheggio, vincolate a tale uso per trenta anni.
    In particolare si prevede che possano essere destinatari
  della concessione del diritto di superficie di aree comunali
  per la realizzazione di parcheggi sia privati proprietari di
  civili abitazioni che residenti non proprietari secondo
  criteri di riparto che saranno determinati con decreto del
  Ministro per le aree urbane.
    Con il comma 9 si consente alle Ferrovie dello Stato S.p.a.
  di utilizzare i contributi della "legge Tognoli" per la
  realizzazione di parcheggi su aree di loro proprietà già
  previsti negli strumenti urbanistici vigenti, a prescindere
  dal loro inserimento o meno nei programmi dei parcheggi di cui
  alla stessa legge.
    Ciò permetterebbe di ricorrere ai fondi ancora disponibili
  per la realizzazione di fondamentali infrastrutture di
  servizio alla collettività che, anche se non comprese nei
  suddetti programmi, si collocano comunque in un contesto di
  completo rispetto delle previsioni urbanistiche.
    L'articolo 2 concerne il coordinamento degli interventi nel
  settore del trasporto rapido di massa.
    La legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi
  nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, si
  prefigge di favorire lo sviluppo del trasporto pubblico urbano
  attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di
  massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a
  contenuto tecnologico innovativo.
    In relazione alle suddette finalità, la legge prevede due
  distinte modalità di intervento dello Stato.
    Una prima, ai sensi dell'articolo 9, per la quale è
  prevista la possibilità di corrispondere contributi annui, in
  misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per
  la durata massima di trenta anni, alle città metropolitane ed
  ai comuni individuati, su proposta delle regioni interessate,
  dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con
  il Ministro dei trasporti.
    Una seconda, ai sensi dell'articolo 10, che prevede che gli
  enti indicati dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n.
  385 (Ente ferrovie dello Stato e ferrovie in concessione ed in
  gestione commissariale governativa), nonché gli altri enti
  interessati, siano autorizzati ad accendere mutui decennali
  garantiti dallo Stato per l'ammodernamento e la realizzazione
  di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
  ed universitarie, di sistemi ferroviari passanti, di sistemi
  di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati
  dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i
  problemi delle aree urbane.
 
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    In relazione a quanto sopra, con finalità tese alla
  semplificazione ed allo snellimento delle procedure attuative,
  ferma restando l'esigenza di garantire la massima efficacia
  del programma di interventi, come peraltro già previsto con
  deliberazione del Comitato interministeriale per la
  programmazione economica nel trasporto (CIPET) del 31 marzo
  1992, appare opportuno operare un coordinamento degli
  interventi concernenti il programma di cui alla legge n. 211
  del 1992, con particolare riguardo a quanto previsto dal
  citato articolo 10, con quelli già in atto di cui alla legge
  22 dicembre 1986, n. 910, relativi all'ammodernamento delle
  ferrovie in concessione ed in gestione commissariale
  governativa.
    Al riguardo va infatti rilevato che gli interventi di cui
  alle citate fonti normative, oltre ad interessare gli stessi
  soggetti beneficiari, presentano una stretta correlazione ed
  integrazione funzionale dal punto di vista delle opere da
  realizzare.
    Auspicabile sembra pertanto una gestione unitaria e
  coordinata del programma di attuazione della legge n. 211 del
  1992 con quello della legge n. 910 del 1986 da parte dei
  Ministri competenti per l'attuazione della medesima legge n.
  211 del 1992, anche in relazione ai prevedibili futuri assetti
  del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 2 della
  legge 15 dicembre 1990, n. 385, connessi con la creazione a
  livello regionale di reti integrate di trasporto da affidare a
  società miste e con riferimento a quanto sarà previsto
  nell'ambito della riforma del trasporto pubblico locale con
  riferimento anche agli indirizzi assunti dal CIPET con
  delibera del 7 giugno 1993.
    L'articolo 6 della citata legge n. 211 del 1992, fra
  l'altro, prevede che i Ministri competenti ai fini
  dell'attuazione della legge medesima possano avvalersi, sia in
  fase istruttoria sulle domande pervenute che in quella
  successiva di sorveglianza e vigilanza sulla esecuzione degli
  interventi, dell'apporto collaborativo e di supporto
  tecnico-amministrativo di una organizzazione
  tecnico-professionale.
    In relazione alle finalità di cui al citato articolo 6,
  così come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 23
  dicembre 1992, n. 498, è stata autorizzata la spesa di lire 5
  miliardi per il solo 1994.
    L'autorizzazione non comprende gli oneri relativi alla
  funzionalità della suddetta struttura, indispensabile ai fini
  di una corretta attuazione della legge nella delicata
  attività, a regime, di vigilanza sulla realizzazione delle
  opere.
    Tali oneri andrebbero peraltro commisurati all'importo
  delle opere in programma, per le quali è previsto il
  cofinanziamento degli enti beneficiari.
    Sembra, pertanto, opportuno che i suddetti enti
  ricomprendano gli oneri di cui sopra nei piani finanziari
  relativi agli interventi proposti.
    Va tenuto conto che la IX Commissione permanente della
  Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1993, in
  sede di esame del decreto-legge n. 281 del 1993 ha espresso
  parere favorevole all'inserimento di un ulteriore comma
  all'articolo 2 relativo all'unificazione della Commissione di
  vigilanza, prevista per la legge n. 211 del 1992, con quella
  relativa alla legge n. 910 del 1986, articolo 2, comma 3
  (ammodernamento ferrovie in concessione ed in gestione
  governativa).
    Detta unificazione appare necessaria e funzionale
  nell'obiettivo di una definizione delle problematiche relative
  all'attuazione delle suddette leggi, già peraltro oggetto del
  medesimo articolo del provvedimento.
    L'articolo 2 del decreto-legge n. 281 del 1993 ha origine,
  infatti, nelle finalità di favorire l'occupazione mediante una
  sollecita attivazione di opere pubbliche già finanziate,
  rendendo coordinata ed unitaria la definizione degli
  interventi di cui alla legge n. 910 del 1986 ed alla legge n.
  211 del 1992.
    In tale finalità si colloca quindi la norma in previsione
  che, con l'obiettivo di evitare una duplicazione di organi,
  attribuisce alla Commissione costituita per la vigilanza sulla
  esecuzione dei lavori previsti dalla legge n. 910 del 1986, le
  funzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 211 del 1992,
  previa adeguata integrazione.
 
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    Va altresì ricordato che la richiamata Commissione, opera
  da oltre tre anni ed assicura una corretta vigilanza
  sull'attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie
  in concessione ed in gestione governativa.
    L'obiettivo quindi di rendere coordinati e funzionali gli
  interventi di cui alle leggi sopracitate - tenuto altresì
  conto della effettiva integrazione degli interventi stessi
  nelle complesse aree urbane e metropolitane - può essere più
  agevolmente perseguito assicurando unitarietà alle azioni
  istituzionali di controllo.  Le predette attività di controllo,
  che vanno esplicate sotto l'aspetto tecnico,
  giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, trovano
  nella Commissione costituita per gli interventi di cui alla
  legge n. 910 del 1986, piena e completa rispondenza, avuto
  riguardo alla qualificata presenza nella stessa di
  rappresentanti degli organi di controllo dello Stato
  (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, e Avvocatura generale
  dello Stato) e di esperti dei Dicasteri competenti (Ministero
  del tesoro, Ministero dei trasporti, Ministero dei lavori
  pubblici).
    L'articolo 3 è destinato a sovvenire a necessità
  d'investimento urgenti nel settore dei trasporti.
    La legge 10 aprile 1981, n. 151, è la legge quadro per il
  trasporto pubblico locale che assicura il finanziamento dello
  Stato all'esercizio e agli investimenti, ripartito annualmente
  dal Ministero dei trasporti fra le regioni.
    Negli anni di applicazione l'entità dei fondi per
  investimenti ha avuto un andamento assai irregolare ed è stata
  drasticamente ridotta nel 1989.  Va ricordato che gli effetti
  della predetta legge n. 151 del 1981 sono stati in passato
  certamente positivi, assicurando un parziale rinnovo del parco
  rotabile e contemporaneamente lavoro all'industria
  costruttrice di mezzi di trasporto.
    Nel medio periodo si sono però sempre più evidenziati
  aspetti negativi della stessa legge, che possono così
  sintetizzarsi:
      l'acquisto di autobus è stato drasticamente effettuato
  esclusivamente in relazione all'entità e ai tempi di
  finanziamento statale, e non sulle necessità di rinnovo e
  ammodernamento del parco;
      l'età media dei mezzi, che nel 1988 era di sette/otto
  anni, attualmente è di circa dieci anni.  Oltre il 20 per cento
  del parco (e cioè circa 10.000 veicoli) ha più di quindici
  anni di vita, con punte fino a trenta anni.  Inevitabili le
  ripercussioni, deleterie in termini di costi di esercizio, di
  sicurezza e di inquinamento ambientale;
      visto l'andamento estremamente irregolare degli
  stanziamenti, le regioni non hanno utilizzato la facoltà
  attribuita loro dalla legge di integrare tali fondi con mezzi
  propri, in modo da garantire una programmazione equilibrata di
  rinnovo del parco;
      a partire dal 1989 la misura e la certezza degli
  stanziamenti statali sono diventate estremamente aleatorie,
  togliendo alle aziende nazionali produttrici di autobus ogni
  riferimento per una ragionevole programmazione produttiva.  Le
  stesse infatti hanno dovuto ridimensionare, anno per anno, la
  capacità produttiva, bloccando il  turn-over  e ricorrendo
  in misura crescente alla cassa integrazione; attualmente
  almeno il 60 per cento degli addetti risulta ammesso al
  trattamento straordinario di integrazione salariale;
      alcune aziende sono state costrette a chiudere e sono
  uscite dal mercato; tutti gli investimenti già fatti per il
  rinnovo dei prodotti e dei processi di produzione per
  adeguarli allo  standard  europeo risultano inutilizzati;
  l'irregolarità della domanda e la ridotta utilizzazione degli
  impianti hanno influito negativamente sulla competitività
  delle aziende, vanificando ogni tentativo di ricerca di
  sbocchi su altri mercati;
      non è esagerato ipotizzare a breve termine, in mancanza
  di adeguati provvedimenti a livello nazionale e regionale, la
  completa cessazione dell'attività produttiva da parte delle
  aziende del settore, con la definitiva chiusura e la perdita
  di circa 15.000 posti di lavoro diretti e nell'indotto;
 
                               Pag. 5
 
      la mancata concessione di finanziamenti già decisi per
  investimenti nel settore autobus, d'altra parte, arreca
  modesti vantaggi finanziari per lo Stato in quanto, a fronte
  dei risparmi conseguenti al blocco dei finanziamenti, vi sono
  perdite di gettito fiscale per l'Erario, di IVA sulle mancate
  vendite di veicoli, di IRPEG e IRPEF sui mancati utili delle
  aziende e sugli stipendi dei dipendenti (a seguito della
  cessazione di attività), di costi aggiuntivi per il ricorso al
  trattamento di integrazione salariale che si fa ogni giorno
  più massiccio.
    Nell'ipotesi di mancata concessione dcl finanziamento si
  può stimare l'effettivo "risparmio" al massimo nel 50 per
  cento dello stanziamento originariamente previsto.
    Per far fronte alla predetta gravissima crisi che ha
  colpito l'industria costruttrice di autobus, si è ritenuto di
  utilizzare, per contributi alle regioni a statuto ordinario ai
  fini di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge n. 151
  del 1981, le disponibilità non ancora impegnate, alla data di
  entrata in vigore del decreto-legge, del capitolo 7877 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente
  oneri per capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui
  contratti dalle regioni per gli investimenti nel settore del
  trasporto pubblico locale, prescrivendo norme di salvaguardia
  ecologica.
    Le assegnazioni effettuate sul predetto articolo 7877,
  ammontanti a 100 miliardi di lire per il 1991, 175 miliardi
  per il 1992 e 175 miliardi per il 1993, non sono state
  utilizzate a causa del blocco della contrazione dei mutui
  disposto con il decretolegge 11 luglio 1992, n. 333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 498.
    Al fine di rendere possibile l'utilizzazione dell'intero
  importo di 450 miliardi di lire, costituito dai residui
  relativi al triennio 1991-1993, si è resa necessaria la
  puntualizzazione nella norma in questione della espressa
  utilizzazione dei residui degli anni 1991 e 1992.
    In ordine all'esigenza di disporre delle assegnazioni
  suddette, va rilevato che a causa della progressiva riduzione
  e del successivo blocco, a partire dall'anno 1990, delle
  erogazioni per gli investimenti nel settore del trasporto
  pubblico locale, oltre il 20 per cento del parco veicoli in
  circolazione è costituito da automezzi in esercizio da più di
  15 anni, con evidenti ripercussioni in termini di costi di
  esercizio, di sicurezza, nonché di inquinamento
  dell'ambiente.
    L'articolo 4 tende a regolare l'attività di creazione di
  nuovi interporti.
    Come è noto la legge 4 agosto 1990, n. 240, prevede
  l'adozione di procedure differenziate tra gli interporti di
  primo e secondo livello.
    In relazione a ciò sono state da tempo attivate le
  procedure relative ai nove interporti di primo livello di cui
  all'articolo 9 della legge medesima e in data 16 aprile 1992
  si è pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti
  gestori degli interporti stessi.
    Attualmente è in corso di attuazione il programma di
  interventi ammesso a contributo, che ammonta globalmente a
  lire 482 miliardi.
    Per quanto riguarda gli interporti di secondo livello, le
  competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato si
  sono espresse sullo schema di piano quinquennale degli
  interporti; resta, pertanto, da emanare, per il completamento
  del relativo  iter  procedurale, un apposito decreto di
  approvazione.
    Tuttavia, notevoli al momento appaiono le difficoltà per
  quanto concerne la successiva fase attuativa della norma.
    Prima fra tutte, quella relativa al regime di concessione,
  la cui applicazione sembra creare particolari problemi circa
  la definizione della durata, dell'ampiezza e della cedibilità
  del rapporto concessorio.
    L'insieme delle problematiche sopra esposte rende
  impossibile il completamento dell'atto di
  convenzione-concessione, previsto dall'articolo 5 della citata
  legge n. 240 del 1990.
    Appare, inoltre, assai difficoltosa la predisposizione, da
  parte dei soggetti interessati,
 
                               Pag. 6
 
  di un esatto piano economico-finanziario,
  derivandone perplessità ed incertezze circa l'attivazione di
  capitali privati nelle iniziative in argomento.
    In particolare, per quanto riguarda l'ampiezza della
  concessione, andrebbe definito se la stessa debba riferirsi a
  tutte le opere e strutture facenti parte dell'area
  interportuale ovvero solo a parte di esse.
    Nel caso, infatti, di finanziamento parziale
  dell'interporto, il soggetto gestore dovrebbe reperire mezzi
  propri sufficienti a rendere funzionale l'interporto, senza
  conoscere quale sarà la proporzione del finanziamento
  pubblico, ottenendo tuttavia dalla concessione vincoli
  giuridico-patrimoniali sulle parti in concessione, tali da
  scoraggiare fortemente l'iniziativa.
    Laddove si ipotizzi un finanziamento pubblico integrale,
  con le restanti risorse finanziarie disponibili sulla legge n.
  240 del 1990 potrà essere realizzato unicamente un numero di
  strutture estremamente limitato anche in relazione alle
  previsioni dello schema di piano quinquennale previsto.
    Andrebbero altresì definite le modalità di riscatto dello
  Stato alla scadenza del previsto periodo di concessione e
  andrebbe chiarito se tale riscatto debba avvenire con
  risarcimento da parte dello Stato o meno.
    Quanto sopra, anche in relazione alla circostanza che
  alcuni interporti di secondo livello risultano già
  parzialmente realizzati con capitali privati ancora prima
  dell'instaurarsi del rapporto concessorio.
    Sorgono infine giustificati interrogativi circa il senso di
  mantenere due regimi diversi per la rete interportuale: quella
  di primo livello in regime di convenzione e quella di secondo
  livello in regime di concessione.
    Va inoltre evidenziato che da un punto di vista procedurale
  ulteriori difficoltà interpretative ed applicative, anche se
  di portata inferiore, sono poste dall'articolo 3 della stessa
  legge n. 240 del 1990 relativamente ai requisiti delle società
  di nuova costruzione, alla conseguente verifica degli stessi e
  dei termini di adeguamento alle modificazioni statutarie
  previste.
    Inoltre, le Commissioni permanenti delle Camere,
  nell'ambito dell'esame dello schema di piano quinquennale
  degli interporti, cui si è già accennato, hanno espresso, tra
  l'altro, in merito alle problematiche sopra esposte, pareri
  che confermano la validità dell'ipotesi prospettata.
    Un immediato avvio delle procedure potrebbe essere
  ipotizzato in tempi molto brevi, apportando alcune modifiche
  al testo.
    Le modifiche riguardano, infatti, una ridefinizione dei
  concetti sostanziali quali appunto l'abolizione della
  differenziazione tra primo e secondo livello e l'abrogazione
  del regime di concessione.
    In tal modo l'adeguamento puntuale delle procedure di
  attuazione della legge n. 240 del 1990 alle suddette modifiche
  sarebbe rinviato ad un successivo provvedimento da emanarsi da
  parte del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
  del bilancio e della programmazione economica.
    Si segnala che le modifiche proposte consentirebbero di
  corrispondere alle aspettative manifestate in più occasioni
  dai soggetti interessati, permettendo la rapida attivazione
  delle procedure e, quindi, degli investimenti da parte dei
  soggetti gestori, consentendo, nel contempo, il superamento
  delle difficoltà sopra esposte.
    Il testo così modificato, eliminando le differenziazioni
  tra interporti di primo e secondo livello anche dal punto di
  vista procedurale, consentirebbe l'adozione di procedure
  uniformi e di un unico regime convenzionale ai fini della
  concessione di contributi da parte dello Stato.
    Va, infine, sottolineato che quanto sopra non comporta
  alcun ulteriore onere finanziario da parte dello Stato
  rispetto a quanto previsto dalla legge n. 240 del 1990.
    Alla luce dell'esperienza attuativa effettuata nell'ambito
  delle procedure per gli interporti di cui all'articolo 9 della
  legge n. 240 del 1990, è emersa la necessità, particolarmente
  sentita per quegli interporti che sono ancora completamente da
 
                               Pag. 7
 
  realizzare, di utilizzare strumenti normativi più efficaci e
  snelli ai fini della localizzazione e della realizzazione
  delle opere.
    In relazione a ciò, si precisa che l'articolo 8 della legge
  n. 240 del 1990 già prevedeva l'applicabilità delle
  disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 616 del 1977.
    Tuttavia sembra necessario proporre di recuperare
  attraverso procedure cui dovranno attenersi vari soggetti sia
  essi pubblici che privati le sedi istituzionali ove verificare
  la coerenza della programmazione nazionale delle opere in
  argomento, con quella regionale, provinciale e comunale.
    Il comma 7 dell'articolo 4 tende ad armonizzare i nuovi
  istituti della cosiddetta "amministrazione concordata"
  (conferenza di servizi ed accordi di programma) con le norme
  tuttora vigenti nel nostro ordinamento che stabiliscono il
  raccordo tra la scelta localizzativa delle grandi opere
  pubbliche o di interesse pubblico e la pianificazione
  urbanistica.
    La conferenza dei servizi si caratterizza quindi non come
  una forma di accelerazione procedimentale tendente alla
  verificazione della conformità delle scelte localizzative con
  le anteriori previsioni di piano, ovvero all'armonizzazione di
  queste ultime alla scelta medesima.
    La norma in questione opera un raccordo con il procedimento
  di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 616 del 1977, prevedendo
  ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, la
  verifica della conformità urbanistica, della scelta
  localizzativa o della sua approvazione in variante.
    Il senso complessivo della norma quindi, va nella direzione
  di individuare nella conferenza dei servizi e nell'accordo di
  programma, scelte procedimentali accelerate che coprano ambiti
  di discrezionalità, i cui confini non sono allargati.
    Con l'articolo 5 si è inteso modificare in parte l'articolo
  2, comma 3, della legge 28 giugno 1991, n. 208, laddove si
  prevedeva solo una forma di silenzio-approvazione dei
  programmi comunali per la realizzazione di itinerari ciclabili
  o pedonali, nulla disponendo in caso di permanente inerzia
  regionale, sulla determinazione delle priorità di intervento.
  Con la disposizione introdotta si consente l'avvio degli
  interventi, ad oltre due anni dall'emanazione della legge,
  attribuendo al Ministro per i problemi delle aree urbane il
  potere di sostituirsi alle regioni nell'esame dei programmi
  comunali e nella conseguente formazione dell'ordine delle
  priorità, sulla base del piano economico finanziario e della
  relativa analisi costi-benefici, che costituisce parte
  integrante dei medesimi programmi.
    La relazione tecnica di cui all'articolo 11- ter,
  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
  dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, non viene
  redatta in quanto dalle disposizioni del provvedimento non
  derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico
  del bilancio dello Stato.
 
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