| (Interruzione della gravidanza).
1. Alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 1, in
caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza
verificatasi entro il centottantesimo giorno dall'inizio della
gestazione, a cui non si applichi l'articolo 20 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è corrisposta un'indennità giornaliera
secondo il criterio di cui al medesimo articolo 1 della
presente legge, per le giornate risultanti dal certificato
medico rilasciato dalla unità sanitaria locale.
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