| (Trasporti rapidi di massa).
1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione
dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di
cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con
quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per
l'attuazione del comma 1 al fine di garantire, in coerenza con
le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi
medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in
attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di
programma con le regioni interessate.
3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di
cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani
finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione
delle opere, sia agli oneri generali connessi.
4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro
dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le
funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti
designati dal Ministro delegato per i problemi delle aree
urbane. Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al
citato articolo 6 della legge n. 211 del 1992.
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