| (Modifica delle procedure per la erogazione di
contributi
per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali).
1. Il comma 3, dell'articolo 2 della legge 28 giugno
1991, n. 208, è sostituito dal seguente:
"3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo,
il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta
giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i
problemi delle aree urbane indicando la priorità di
intervento. La mancanza di ogni pronunzia da parte della
regione nel termine di sessanta giorni equivale
all'approvazione del programma medesimo. Il
silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito
decreto che, unitamente al programma ed alla relativa connessa
documentazione, è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua
formazione, al Ministro per i problemi delle aree urbane il
quale provvede, in via sostitutiva, alla determinazione delle
priorità a livello regionale sulla base delle risultanze del
piano economico-finanziario predetto, con particolare
riferimento all'analisi costi-benefici".
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