| (Proroga dei contratti
di formazione e lavoro e di apprendistato).
1. Le lavoratrici assunte con contratto di formazione e
lavoro e con contratto di apprendistato hanno diritto alla
proroga del rapporto di lavoro per il periodo corrispondente
all'assenza di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, anche oltre il termine finale del rapporto, a
parziale modifica dell'articolo 2, terzo comma, lettera
c), della stessa legge.
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