| All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per
l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in
genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività
ricreative e sportive;
e) conduzione di strutture ad uso abitativo;
f) esercizi commerciali;
g) servizi di altra natura compatibili con la
fruizione del bene demaniale e con l'attività
turistico-ricreativa.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni;
possono comunque avere durata differente su richiesta motivata
degli interessati.
Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma
dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti
dai seguenti:
"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività
turistico-ricreative è data preferenza a quelle che importino
attrezzature non fisse e completamente amovibili. La medesima
preferenza è riconosciuta alle stesse concessioni in sede di
rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui al
precedente comma, la concessione è assentita al precedente
concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione
privata".
2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è
inserito il seguente:
"Art. 45- bis. - (Affidamento ad altri soggetti
delle attività oggetto della concessione). - Il
concessionario, in casi eccezionali e per periodi
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determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente,
può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità
competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la
gestione di attività secondarie nell'ambito della
concessione".
Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con
finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
sono determinati, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto
del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
dei seguenti criteri direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e
specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad
alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
normale valenza turistica;
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
minore valenza turistica;
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui
all'articolo 29 del codice della navigazione;
b) articolazione delle misure dei canoni secondo
la classificazione delle concessioni di cui alla lettera
a);
c) determinazione di alcune misure base dei
canoni con la seguente articolazione:
1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la
categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B;
lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;
2) area occupata con impianti di facile rimozione:
lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al
metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
per la categoria C;
3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al
metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
per la categoria C;
4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del
testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100
e 300 metri dalla costa;
6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
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7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
fuori degli specchi acquei di cui al n.4);
d) previsione di riduzioni per scaglioni di
superficie concessa;
e) riduzione della misura base dei canoni di cui
alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le
concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari
della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,
nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;
f) riduzione della misura base dei canoni di cui
alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi
di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione
dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
parte delle competenti autorità marittime di zona;
g) riduzione fino ad un quarto della misura base
dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su
concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di
soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) riduzione della misura base dei canoni di cui
alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il
concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e
45, primo comma, del codice della navigazione;
i) riduzione fino alla metà della misura base dei
canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative
ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
specifica attività che non escluda l'uso comune o altre
possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
l) determinazione in un ammontare pari ad un
decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c)
per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39
del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
m) riduzione in misura pari al 50 per cento dei
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate
alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
sportive nazionali.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni
di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla
pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604,
nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui
all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio
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1924, n.456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.2535,
e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti
attività di costruzione, manutenzione, riparazione e
demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede,
a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto del Ministro
della marina mercantile.
3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore
valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri
1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in
concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è
riservato all'autorità marittima competente.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se
l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano
strutture che permangano oltre la durata della concessione
stessa.
Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente,
con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base
della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i
corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
2. Qualora entro il 1^ marzo 1994 non siano state emanate
le disposizioni relative alla disciplina dei nuovi canoni, si
procede ai rinnovi delle concessioni in atto con
l'applicazione dei canoni provvisori, salvo conguaglio ".
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai
sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e
degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione
del codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati,
per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991,
1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto
della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure
dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni
attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160, purché il
titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva
del canone".
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
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L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti
necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni
amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le
regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al
citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi
dell'articolo 04 del presente decreto.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, alle regioni è
devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla
riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 del presente
decreto rispetto a quello già previsto nel bilancio
pluriennale dello Stato.
3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni
predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei
comuni interessati e delle associazioni regionali di
categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più
rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare,
per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio
ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel
presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione
di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero
dall'applicazione del decreto stesso.
2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali,
l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre
amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o
compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non
comporta corresponsione di alcun canone.
3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle
misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione
della disciplina della materia quale indicata dalla lettera
l) del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 03 del
presente decreto.
4. Per le aree date in concessione alle società sportive
non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno
determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al
presente decreto".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui
all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e
ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla
predisposizione di specifici accessi da
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parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte
dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla
realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente
omogenei di litorale. L'autorità marittima competente
individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari
più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma
e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti
balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di
litorale.
2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la
realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono
ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra
tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto
omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La
ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità
marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo
di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per
l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della
concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata
legge n. 104 del 1992".
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