Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15614
DDL3198-0003
Relazione Camera n. 3198-A (DDL11-3198-A)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3198A. TESTIPDL
...C3198A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3198A ZZ11 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
        "Art. 01. - 1.  La concessione dei beni demaniali
  marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi
  pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per
  l'esercizio delle seguenti attività:
          a)  gestione di stabilimenti balneari;
          b)  esercizi di ristorazione e somministrazione di
  bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
          c)  noleggio di imbarcazioni e natanti in
  genere;
          d)  gestione di strutture ricettive ed attività
  ricreative e sportive;
          e)  conduzione di strutture ad uso abitativo;
          f)  esercizi commerciali;
          g)  servizi di altra natura compatibili con la
  fruizione del bene demaniale e con l'attività
  turistico-ricreativa.
      2.  Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
  dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
  svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni;
  possono comunque avere durata differente su richiesta motivata
  degli interessati.
        Art. 02. - 1.  Il secondo e il terzo comma
  dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti
  dai seguenti:
      "Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il
  rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività
  turistico-ricreative è data preferenza a quelle che importino
  attrezzature non fisse e completamente amovibili.  La medesima
  preferenza è riconosciuta alle stesse concessioni in sede di
  rinnovo rispetto alle nuove istanze.
      Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui al
  precedente comma, la concessione è assentita al precedente
  concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione
  privata".
      2.  Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è
  inserito il seguente:
      "Art. 45- bis. - (Affidamento ad altri soggetti
  delle attività oggetto della concessione). -  Il
  concessionario, in casi eccezionali e per periodi
 
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  determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente,
  può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
  oggetto della concessione.  Previa autorizzazione dell'autorità
  competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la
  gestione di attività secondarie nell'ambito della
  concessione".
      Art. 03. - 1.  I canoni annui per concessioni con
  finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
  marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
  disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
  sono determinati, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto
  del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
  dei seguenti criteri direttivi:
          a)  classificazione delle aree, pertinenze e
  specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione
  nelle seguenti categorie:
          1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad
  alta valenza turistica;
          2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
  normale valenza turistica;
          3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
  minore valenza turistica;
          4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui
  all'articolo 29 del codice della navigazione;
          b)  articolazione delle misure dei canoni secondo
  la classificazione delle concessioni di cui alla lettera
  a);
          c)  determinazione di alcune misure base dei
  canoni con la seguente articolazione:
          1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la
  categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B;
  lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;
          2) area occupata con impianti di facile rimozione:
  lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al
  metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
  per la categoria C;
          3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
  lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al
  metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
  per la categoria C;
          4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
  territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
  riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del
  testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.3095,
  e comunque entro 100 metri dalla costa;
          5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100
  e 300 metri dalla costa;
          6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
  dalla costa;
 
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          7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il
  posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
  fuori degli specchi acquei di cui al n.4);
          d)  previsione di riduzioni per scaglioni di
  superficie concessa;
          e)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  nei limiti di quelli determinati per le
  concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari
  della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,
  nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;
        f)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  alla metà in presenza di eventi dannosi
  di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione
  dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
  parte delle competenti autorità marittime di zona;
          g)  riduzione fino ad un quarto della misura base
  dei canoni di cui alla lettera  c)  ove gravanti su
  concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di
  soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore
  del presente decreto;
          h)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  fino alla metà nel caso in cui il
  concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
  effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
  pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e
  45, primo comma, del codice della navigazione;
          i)  riduzione fino alla metà della misura base dei
  canoni di cui alla lettera  c)  per concessioni relative
  ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
  abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
  diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
  specifica attività che non escluda l'uso comune o altre
  possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
          l)  determinazione in un ammontare pari ad un
  decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera  c)
  per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39
  del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento
  per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
  marittima), approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
          m)  riduzione in misura pari al 50 per cento dei
  canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
  assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate
  alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
  sportive nazionali.
      2.  Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni
  di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla
  pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604,
  nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui
  all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio
 
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  1924, n.456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.2535,
  e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti
  attività di costruzione, manutenzione, riparazione e
  demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede,
  a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto del Ministro
  della marina mercantile.
      3.  L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore
  valenza turistica di cui al comma 1, lettera  a),  numeri
  1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in
  concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è
  riservato all'autorità marittima competente.
      4.  I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
  marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
  effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se
  l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano
  strutture che permangano oltre la durata della concessione
  stessa.
        Art. 04. - 1.  I canoni annui relativi alle
  concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente,
  con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base
  della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi
  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i
  corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
      2.  Qualora entro il 1^ marzo 1994 non siano state emanate
  le disposizioni relative alla disciplina dei nuovi canoni, si
  procede ai rinnovi delle concessioni in atto con
  l'applicazione dei canoni provvisori, salvo conguaglio ".
        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        "Art. 1. - 1.  I canoni annui relativi alle
  concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
  pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai
  sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e
  degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione
  del codice della navigazione, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati,
  per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991,
  1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto
  della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure
  dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni
  attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160, purché il
  titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva
  del canone".
        L'articolo 2 è soppresso.
        L'articolo 3 è soppresso.
        L'articolo 4 è soppresso.
 
                               Pag. 7
 
        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. - 1.  Ove, entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti
  necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni
  amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
  queste sono comunque delegate alle regioni.  Da tale termine le
  regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni
  demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al
  citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi
  dell'articolo 04 del presente decreto.
      2.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995, alle regioni è
  devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla
  riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 del presente
  decreto rispetto a quello già previsto nel bilancio
  pluriennale dello Stato.
      3.  Ai fini di cui al presente articolo, le regioni
  predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio
  marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei
  comuni interessati e delle associazioni regionali di
  categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più
  rappresentative nel settore turistico dei concessionari
  demaniali marittimi".
        L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7. - 1.  Gli enti portuali potranno adottare,
  per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio
  ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel
  presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione
  di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero
  dall'applicazione del decreto stesso.
    2.  Negli ambiti territoriali degli enti portuali,
  l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre
  amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o
  compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non
  comporta corresponsione di alcun canone.
    3.  L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle
  misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione
  della disciplina della materia quale indicata dalla lettera
  l)  del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 03 del
  presente decreto.
      4.  Per le aree date in concessione alle società sportive
  non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno
  determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al
  presente decreto".
        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      "Art. 9. - 1.  Ferma restando la norma di cui
  all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
  laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e
  ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla
  predisposizione di specifici accessi da
 
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  parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte
  dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla
  realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente
  omogenei di litorale.  L'autorità marittima competente
  individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari
  più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma
  e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti
  balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di
  litorale.
      2.  Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la
  realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono
  ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra
  tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto
  omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1.  La
  ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità
  marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo
  di concessione.  Il pagamento delle quote è condizione per
  l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della
  concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata
  legge n. 104 del 1992".
 
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