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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15635
DDL3211-0009
Progetto di legge Camera n. 3211 - testo presentato - (DDL11-3211)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C3211. TESTIPDL
...C3211.
...Decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 1993 (*). Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3211 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  Alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
  alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o
  attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali
  del settembre 1993 nei comuni delle regioni Liguria,
  Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta individuati ai sensi
  dell'articolo 1, si applicano le disposizioni e le provvidenze
  del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
  modificazioni,
 
                              Pag. 15
 
  dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato
  dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come
  modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26
  gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
  27 marzo 1987, n. 120.  Per la concessione dei contributi a
  fondo perduto di cui all'articolo 7- bis  di cui al citato
  decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive
  modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5
  miliardi per l'anno 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo
  dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.
      2.  A favore delle aziende agricole situate nei territori
  dei comuni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 e
  individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge
  14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le
  procedure della stessa legge n. 185 del 1992.  A tal fine il
  Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato
  della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1993.
      3.  Per la realizzazione degli interventi urgenti
  conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il
  prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme
  distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione
  regionale per l'impiego le richieste relative
  all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o
  in mobilità ai sensi dell'articolo 1- bis  del
  decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e
  successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6
  della legge 23 luglio 1991, n. 223.
      4.  Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione
  degli interventi urgenti per il ripristino delle
  infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e
  Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia
  Genova-Casella in gestione commissariale governativa,
  interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1
  dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
  per l'anno 1993.
      5.  Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato
  dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni
  Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di
  lire 5 miliardi per l'anno 1993.
 
DATA=931007 FASCID=DDL11-3211 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3211 TOTPAG=0017 TOTDOC=0013 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=044 PAGFIN=0015 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=321100 00 FASCIDC=11DDL3211 SORTNAV=0321100 000 00000 ZZDDLC3211 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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